Responsabilità contabile del medico per falsi verbali di invalidità civile (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 254 del 08.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le sentenze penali di condanna rese in primo grado non hanno valore vincolante nel giudizio amministrativo-contabile, perché diverse dalle decisioni irrevocabili con efficacia di giudicato ex art. 651 cod. proc. pen.; il giudice contabile può tuttavia attingervi, acquisendo e valutando autonomamente il materiale probatorio penale ai fini della pronuncia erariale. I verbali ispettivi redatti da pubblici ufficiali fanno piena prova, fino a querela di falso, ai sensi dell’art. 2700 cod. civ., della loro provenienza, delle dichiarazioni dei terzi e dei fatti attestati come avvenuti in loro presenza; per le altre circostanze riferite hanno attendibilità superabile con specifica prova contraria. La responsabilità amministrativa richiede il rapporto di servizio, la condotta antigiuridica con l’elemento psicologico, il pregiudizio finanziario e il nesso eziologico.

Il Fatto

La Procura regionale ha citato in giudizio un medico, presidente di commissione esaminatrice per il riconoscimento dell’invalidità civile presso l’INPS, chiedendone la condanna al pagamento, in favore dell’Ente previdenziale, di complessivi euro 505.000,00 oltre rivalutazione, interessi e spese. Gli si contestava la redazione di falsi verbali di riconoscimento d’invalidità, costituenti titolo per l’erogazione di indebite o maggiori provvidenze pubbliche in favore di terzi.

I fatti emergevano da indagini penali: il medico era stato sottoposto a misura cautelare personale e, all’esito di giudizio immediato, condannato in primo grado dal Tribunale per i reati di falsità materiale in atti pubblici e truffa aggravata. Per gli stessi fatti l’INPS aveva revocato le prestazioni, risolto anticipatamente il contratto di lavoro e costituito in mora l’interessato. Il convenuto, ritualmente intimato, non si costituiva e veniva dichiarato contumace.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio affronta il rapporto tra giudizio penale e giudizio contabile. Le sentenze di condanna di primo grado non vincolano il giudice erariale, poiché solo le decisioni irrevocabili ex art. 651 cod. proc. pen. hanno efficacia di giudicato. Ciò non impedisce al giudice contabile di acquisire e valutare autonomamente il materiale probatorio penale, come affermato da consolidata giurisprudenza contabile richiamata nella decisione.

Passando al merito, la Corte verifica gli elementi tipici della responsabilità: rapporto di servizio, condotta antigiuridica ed elemento psicologico, pregiudizio finanziario e nesso eziologico. Il rapporto di servizio è pacifico, derivando da contratto di impiego che inseriva il convenuto nell’organizzazione amministrativa dell’INPS con partecipazione attiva a un servizio pubblico.

Quanto alla condotta e all’elemento psicologico, il Collegio aderisce alle valutazioni del giudice penale, fondando l’addebito sulle risultanze istruttorie acquisite in quella sede. La sentenza di condanna si basa su testimonianze che smentiscono la tesi difensiva, sull’assenza di menzione dei pazienti nei registri di visita e sulla paternità dei verbali ammessa dallo stesso imputato, nonché sull’uso della password personale per il caricamento telematico. Le contestazioni sono inoltre suffragate da una dettagliata relazione ispettiva INPS, che ricostruisce per ciascuno dei beneficiari il contegno illecito in violazione degli obblighi di servizio.

Il Collegio richiama la giurisprudenza contabile secondo cui i verbali ispettivi dei pubblici ufficiali fanno piena prova ex art. 2700 cod. civ. della loro provenienza e dei fatti attestati, mentre per le circostanze apprese da terzi l’attendibilità è superabile con prova contraria, nella specie non fornita dal contumace.

Il danno è quantificato in euro 505.000,00, distinto in indebita o maggiore spesa per riconoscimenti indebiti, percentuali di invalidità superiori al reale stato di salute e verbali non veritieri, oltre al danno da disservizio per l’attività di indagine. Accertato il nesso eziologico tra l’attestazione di false invalidità e il nocumento finanziario, la Corte accoglie integralmente la domanda e condanna il convenuto al pagamento, con rivalutazione e interessi, oltre alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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