Indebito pensionistico e legittimo affidamento del pensionato (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 100 del 14.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto-dovere dell’amministrazione di procedere, in sede di conguaglio tra trattamento pensionistico provvisorio e definitivo, al recupero delle somme indebitamente erogate a titolo provvisorio può essere attenuato dal legittimo affidamento del pensionato, consolidatosi attraverso un lungo decorso del tempo. Tale affidamento, caratterizzato dalla buona fede, si individua attraverso elementi oggettivi e soggettivi e trova fondamento nei principi di correttezza e buona fede che presidiano i rapporti tra amministrazione e privato, al punto da conferire ruolo secondario al principio di legalità rispetto alle aspettative legittimamente ingenerate. Accertato l’affidamento e dichiarata l’irripetibilità dell’indebito, sulle somme già trattenute e da restituire spettano gli interessi legali dalla data della domanda giudiziale o della precedente domanda amministrativa.

Il Fatto

Il ricorrente, già I° Maresciallo della Marina Militare, è stato collocato in congedo nel 2008 per sopravvenuta inabilità dipendente da causa di servizio, con riconoscimento della pensione privilegiata, dapprima erogata in via provvisoria e poi definita con provvedimento ministeriale del 2019.

Nel 2020 l’INPS ha comunicato un indebito di € 15.558,32, scaturito dal conguaglio tra trattamento provvisorio e definitivo, avviando il recupero mediante ritenute mensili sulla pensione. Il pensionato ha impugnato il recupero davanti alla Corte dei conti, invocando l’irripetibilità dell’indebito e, in subordine, la parziale prescrizione, chiedendo la restituzione di quanto già trattenuto oltre interessi.

La Motivazione della Corte

Il giudice muove dal principio espresso dalle Sezioni Riunite n. 2/QM/2012: il potere di recupero dell’indebito pensionistico non si perde per il decorso dei termini regolamentari, ma arretra di fronte al legittimo affidamento del privato. L’affidamento matura con il protrarsi nel tempo ed è opponibile in sede amministrativa e giudiziaria.

La Corte individua gli indici dell’affidamento: il decorso del tempo, anche in rapporto al termine triennale desumibile da altre fattispecie pensionistiche; la riconoscibilità dell’errore secondo l’ordinaria diligenza; le ragioni della modifica del trattamento provvisorio e il momento in cui l’amministrazione ha conosciuto gli elementi necessari alla liquidazione definitiva.

Applicando questi criteri, il giudice rileva che il pagamento è proseguito dal 2008 al 2020 senza contestazioni e che il trattamento definitivo è stato adottato dal Ministero senza comunicazioni o spiegazioni, non risultando in atti documenti ulteriori rispetto al decreto del 2019. Ne deduce la buona fede del ricorrente, che ha confidato nell’esattezza della liquidazione, ed esclude un concorso doloso dell’interessato.

Quanto agli accessori, il giudice richiama il principio delle Sezioni Riunite n. 33/2017: sulle somme trattenute e da restituire spettano gli interessi legali dalla domanda giudiziale o dalla precedente domanda amministrativa. Nel caso di specie, il ricorso amministrativo è stato presentato il 22.3.2022, data di decorrenza degli interessi sulle somme già restituende; sulle trattenute successive spettano gli interessi dalla data di ciascuna ritenuta.

La Corte dichiara così l’irripetibilità delle somme indebitamente percepite nel periodo considerato, pari a € 15.558,32, e condanna l’INPS alla restituzione di quanto già trattenuto per € 10.112,96, maggiorato degli interessi. Resta impregiudicato ogni effetto del decreto ministeriale del 2022, non depositato, in base al quale la trattenuta è stata interrotta. Le spese sono compensate, tenuto conto che l’Istituto è ordinatore secondario di spesa e ha operato il calcolo dopo la trasmissione del provvedimento definitivo del 2019.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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