Cessazione della materia del contendere per esatto adempimento dell’INPS (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 259 del 09.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio promosso dall’erede per il riconoscimento degli arretrati pensionistici maturati e non riscossi, la cessazione della materia del contendere consegue all’esatto e integrale adempimento dell’INPS, che abbia corrisposto quanto preteso soddisfacendo in pieno la pretesa azionata. La declaratoria di estinzione del giudizio presuppone l’accertamento, sulla base della documentazione in atti e delle dichiarazioni rese in udienza, dell’avvenuta integrale soddisfazione del diritto fatto valere. In tale ipotesi la compensazione delle spese tra le parti costituisce esito coerente con la definizione del rapporto.

Il Fatto

Il ricorrente, quale erede del dante causa, aveva presentato domanda amministrativa per ottenere il pagamento delle rate pensionistiche maturate e non riscosse, riferite a pensione categorizzata. La domanda era stata inoltrata anche a nome degli altri coeredi. Dopo un sollecito rimasto senza esito, il ricorrente adiva la Corte dei conti chiedendo il riconoscimento del diritto agli arretrati e la condanna dell’INPS al pagamento, con vittoria delle spese in favore del procuratore antistatario.

Costituitosi in giudizio, l’Istituto previdenziale rappresentava di avere già corrisposto alcuni ratei, contestando nel resto la pretesa, e chiedeva chiarimenti sulla natura delle somme richieste. In una successiva memoria evidenziava la necessità che il ricorrente producesse delega all’incasso sottoscritta dagli altri coeredi e il proprio IBAN aggiornato, avendo ciascun coerede diritto a una quota.

La Motivazione della Corte

Il Giudice unico ha rilevato, dalla documentazione versata in atti e dalle dichiarazioni rese all’udienza, l’esatto e puntuale adempimento dell’INPS, con integrale soddisfazione della pretesa azionata dal ricorrente.

La difesa del ricorrente ha riconosciuto in udienza l’avvenuto adempimento, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la condanna dell’Istituto alle spese. L’INPS ha invece insistito per la compensazione delle spese.

Sulla base di tali acquisizioni la Corte ha dichiarato l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, disponendo la compensazione delle spese tra le parti. La definizione riposa dunque sull’accertamento dell’intervenuta soddisfazione integrale della pretesa, che priva di contenuto la controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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