Non luogo a deliberare per partecipazione societaria già acquisita (Corte dei Conti Sez. contr. Piemonte n. 177 del 29.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’invio alla Sezione regionale di controllo di un atto di acquisizione di partecipazione societaria, anche indiretta, già eseguito integra una fattispecie eccentrica rispetto al modello prefigurato dall’art. 5, commi 3 e 4, TUSP, che non consente l’esercizio dei poteri di verifica secondo la procedura e i tempi prescritti. L’acquisizione della partecipazione prima del pronunciamento della Corte o della scadenza del termine di controllo costituisce violazione di una norma inderogabile, sottraendo l’operazione a un vaglio preventivo obbligatorio. Ne deriva il non luogo a deliberare, restando impregiudicate le altre funzioni di controllo e le eventuali ipotesi di responsabilità.
Il Fatto
Il Comune di Mondovì trasmetteva alla Sezione regionale di controllo per il Piemonte, ai sensi dell’art. 5, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 175/2016, come modificato dall’art. 11 della legge n. 118/2022, la deliberazione consiliare con cui approvava l’acquisto, proporzionalmente alla propria quota di partecipazione, di quote del capitale sociale di una società consortile interamente pubblica affidataria in house providing del servizio idrico integrato dell’ambito provinciale.
La medesima deliberazione attribuiva valore di autorizzazione e ratifica postuma dell’atto di acquisto già sottoscritto in data antecedente. Dall’istruttoria emergeva che l’acquisizione delle quote era stata eseguita prima della delibera comunale stessa e, dunque, prima del pronunciamento della Corte e della scadenza del termine di controllo.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce il perimetro dell’art. 5, comma 3, TUSP, che impone all’amministrazione di inviare l’atto di costituzione o di acquisizione della partecipazione alla Corte dei conti, la quale delibera entro sessanta giorni sulla conformità dell’atto ai commi 1 e 2 e agli artt. 4, 7 e 8, con riguardo alla sostenibilità finanziaria e ai principi di efficienza, efficacia ed economicità.
Il comma 4 consente di superare un parere negativo motivando analiticamente le ragioni del dissenso e dandone pubblicità. Richiamando la deliberazione delle Sezioni Riunite n. 16/SSRRCO/QMIG/22, la Corte ribadisce che, pur qualificato come parere, il pronunciamento postula una peculiare attività di controllo preventivo, con tempi, parametri ed esiti individuati dal legislatore.
Nel caso concreto, l’acquisizione risultava già perfezionata: l’operazione societaria era stata sottoscritta in data anteriore alla delibera comunale di ratifica, come confermato dalla visura camerale acquisita dagli uffici della Sezione. Si configura pertanto la fattispecie eccentrica già delineata dalla deliberazione n. 16/2022, che non consente l’esercizio dei poteri di verifica secondo la procedura prescritta, né l’onere di motivare analiticamente il dissenso da un parere negativo.
Il comportamento del Comune integra, secondo la Sezione, violazione di una norma inderogabile: la legge impone che la costituzione o l’acquisizione della partecipazione avvenga solo dopo il pronunciamento della Corte o la scadenza del termine. L’ingresso anticipato nella compagine societaria sottrae l’operazione al giudizio obbligatorio sulla ricorrenza dei presupposti di legge, anche laddove vi siano ragioni di urgenza, nella specie non ravvisabili poiché il percorso era scadenzato da tempo.
La Corte richiama il proprio precedente della deliberazione n. 57/2023/SRCPIE/PASP, che aveva già sottolineato come la funzione attribuita alla Corte si collochi nella fase di passaggio dalla disciplina pubblicistica a quella privatistica, per valutare i presupposti giuridici ed economici prima dell’attuazione. Ne consegue il non luogo a deliberare, restando ferme le funzioni di controllo sui piani di revisione delle partecipazioni ex art. 20 TUSP e le eventuali ipotesi di responsabilità secondo le regole ordinarie.
Nota della Redazione
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