Responsabilità contabile del responsabile di area subentrante e insussistenza della colpa grave (Corte dei Conti Sez. giur. Umbria n. 37 del 29.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il responsabile di area di un ente locale, nominato dopo la notifica della sentenza di condanna e dopo la scadenza dei termini di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, non risponde del danno conseguente ai costi della procedura esecutiva attivata dal creditore. L’onere di istruzione della pratica grava, ex novo, su chi era in carica al momento della notificazione e, in caso di assenza, sul segretario comunale. La colpa grave non è configurabile quando l’attivazione del subentrante, dopo la notificazione del secondo precetto, sia stata tempestiva e la mancata convocazione del consiglio comunale dipenda da atti riservati al sindaco e da adempimenti contabili dell’ente. Il nesso di causalità tra condotta e danno non è provato quando il comportamento censurato non ha inciso sull’iniziativa esecutiva del creditore.

Il Fatto

La Procura regionale della Corte dei conti per l’Umbria ha citato in giudizio il responsabile dell’area amministrativa di un comune, in carica dal 01.04.2019, per il danno di euro 901,15, pari alla quota di riparto del 70% dei costi di una procedura di pignoramento. Il debito originava da una sentenza del Giudice di Pace di Terni del 2019, notificata al comune il 30.01.2019 unitamente a un primo precetto, poi rinunciato. Dopo la notificazione di un secondo precetto del 05.06.2019, il creditore avviava l’esecuzione il 05.07.2019; il comune riconosceva il debito fuori bilancio con deliberazione consiliare del 30.07.2019 e pagava il 10.09.2019.

La Procura contestava al responsabile subentrante l’omessa attivazione, la mancata verifica dei contenziosi pendenti all’atto dell’assunzione e la comunicazione al legale del creditore di una convocazione consiliare entro giugno, senza supporto documentale. La convenuta eccepiva di non aver ricevuto alcuna informazione sul contenzioso e di essersi attivata entro cinque giorni dal secondo precetto. La posizione del segretario comunale, per la quota del 30%, era definita con rito monitorio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio disattende la domanda. La vicenda riguarda una sola pratica, riconducibile alla linea di attività “Gestione del contenzioso” assegnata all’area amministrativa: sussisteva quindi un dovere di proposta del relativo responsabile. Nondimeno, poiché la sentenza era stata notificata il 24.01.2019 e ricevuta il 30.01.2019, il dovere di istruttoria gravava sul responsabile in carica a quella data e, in caso di assenza o impedimento, sul segretario comunale, come previsto dall’art. 15 del Regolamento di organizzazione. L’onere non poteva quindi ricadere ex novo su chi aveva assunto la titolarità dell’area solo il 01.04.2019, due mesi dopo.

Il Collegio rileva inoltre ulteriori omissioni degli organi precedenti — mancata denuncia del sinistro all’assicuratore e mancata costituzione nel giudizio civile — che delineano una condizione di operatività non adeguata delle strutture comunali. Tali carenze non possono riverberarsi sul nuovo responsabile in termini di aggravio oggettivo e soggettivo. Il passaggio di consegne avrebbe dovuto portare a conoscenza del subentrante anche il fatto nuovo costituito dalla rinuncia al primo precetto del 18.03.2019.

La sentenza n. 524 del 2023 della Sezione giurisdizionale per la Sicilia, richiamata dalla Procura, è giudicata non comparabile: lì si contestavano gravi disfunzioni organizzative e il mancato esercizio di poteri di direzione e controllo. Nel caso in esame la condotta non presenta carattere di spregiudicatezza o inescusabilità, né integra negligenza intollerabile o trascuratezza imperdonabile dei doveri di servizio. La colpa grave non è quindi sufficientemente dimostrata.

Anche il nesso di causalità non è provato. L’avvio dell’esecuzione era prevedibile a circa un mese dal secondo precetto, in ragione dell’assidua attività del legale del creditore, e le note inviate dalla convenuta al difensore di controparte non incisero sull’iniziativa esecutiva. La convocazione del consiglio comunale spettava al sindaco e la seduta del 30.07.2019 si inseriva nella definizione degli equilibri di bilancio ex artt. 193 e 194 del d.lgs. n. 267 del 2000, con variazioni di giunta e parere del revisore dei conti. La domanda è rigettata; le spese difensive, liquidate in euro 568,00 oltre accessori, sono poste a carico del comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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