Certificazione positiva dei costi del CCPL 2025-2027 del Comparto Ricerca (Corte dei Conti Sez. contr. Trento n. 82 del 13.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di certificazione dell’ipotesi di accordo per la parte economica di un contratto collettivo provinciale, la Sezione di controllo verifica l’attendibilità della quantificazione dei costi e la loro compatibilità finanziaria ed economica con le risorse disponibili nei bilanci dell’ente. La certificazione è positiva quando la metodologia di calcolo adottata è attendibile e gli oneri non eccedono il plafond di risorse individuato in sede di indirizzo. Il giudizio di compatibilità economica può fondarsi sugli indicatori macroeconomici richiamati dalla relazione tecnica, quali la stima degli indici IPCA e la previsione di crescita del PIL provinciale, ma impone un monitoraggio a consuntivo degli effetti della misura.
Il Fatto
L’Agenzia Provinciale per la Rappresentanza Negoziale trasmette alla Sezione di controllo della Corte dei conti di Trento l’ipotesi di accordo per la parte economica del CCPL 2025-2027 e altre disposizioni per il personale del Comparto Ricerca, siglata con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
L’invio è effettuato ai fini della certificazione prevista dall’art. 2-bis del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, introdotto dall’art. 1 del d.lgs. 31 luglio 2023, n. 113. La deliberazione della Giunta provinciale che autorizza la sottoscrizione definitiva subordina infatti tale sottoscrizione alla previa certificazione positiva della Sezione. Dopo l’audizione, l’Agenzia integra la documentazione con ulteriori elementi informativi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce in via preliminare il quadro normativo: la certificazione è richiesta dall’art. 2-bis del d.P.R. n. 305/1988 e dalla Giunta provinciale, che autorizza la firma solo previa verifica positiva. L’accordo si applica al personale del Comparto Ricerca e prevede incrementi degli stipendi tabellari e dell’indennità di valorizzazione professionale con effetto dal 1° gennaio 2025, oltre all’aumento della quota annua a carico del datore di lavoro per il fondo sanitario integrativo.
Sul piano finanziario, il Collegio confronta le risorse stanziate con gli oneri derivanti dall’accordo. Il calcolo dei costi segue l’art. 60, comma 4-bis, l.p. n. 7/1997, che àncora la quantificazione al personale in servizio al 31 dicembre dell’anno precedente il triennio contrattuale. Gli oneri, comprensivi degli oneri riflessi nella misura indicata, risultano inferiori alle risorse disponibili per ciascuna annualità. I costi attesi dall’impegno contrattuale, conclude la Sezione, non eccedono il plafond di risorse individuate in sede di indirizzo.
Sul piano della compatibilità economica, la relazione tecnica richiama le direttive della Giunta e gli indicatori macroeconomici. L’incremento stipendiale riconosciuto, pari al 6% sul triennio, viene anticipato interamente dal primo anno in luogo dell’applicazione frazionata, con l’obiettivo dichiarato di attivare un effetto moltiplicativo sui consumi e sulla crescita. La sostenibilità della scelta trova riscontro rispetto alla perdita del potere di acquisto stimata tramite gli indici IPCA e alla previsione di crescita del PIL provinciale.
Il Collegio esamina anche l’integrazione istruttoria, che fornisce dati sulla retribuzione media comparata, sulla stima di ritorno economico degli aumenti e sul raffronto tra dinamica salariale e dinamica del prodotto interno lordo nominale. Su queste basi ritiene attendibile la metodologia di quantificazione dei costi.
La Sezione conclude per la compatibilità dell’aumento stipendiale con la stima di crescita del PIL e ritiene l’anticipazione integrale dell’incremento una misura straordinaria in via generale sostenibile, subordinandone la tenuta a un monitoraggio a consuntivo degli effetti. Dispone quindi la trasmissione della deliberazione all’Agenzia per il seguito di competenza e per la pubblicazione.
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Nota della Redazione
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