Riscattabile il tirocinio obbligatorio post-lauream necessario per l’abilitazione professionale (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 285 del 07.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il periodo di tirocinio pratico obbligatorio post-lauream, svolto per conseguire l’abilitazione professionale, è riscattabile ai fini del trattamento pensionistico degli iscritti alla gestione ex CPDEL quando quel titolo abilitativo costituisca condizione necessaria per l’accesso alla carriera pubblica. L’art. 8, comma 3, legge n. 274/1991, che ammette a riscatto i periodi di iscrizione ad albi professionali richiesti come condizione necessaria per l’ammissione al posto ricoperto, va letto in senso costituzionalmente orientato alla luce dell’art. 97 Cost., includendovi anche la pratica strumentale al conseguimento dell’abilitazione. Il nesso di strumentalità tra formazione professionale e immissione in carriera è essenziale nel lavoro pubblico. Il giudizio pensionistico davanti alla Corte dei conti, non avendo struttura impugnatoria, è preordinato all’accertamento del rapporto e non all’annullamento degli atti dell’Amministrazione.
Il Fatto
La ricorrente, laureata in scienze biologiche, aveva svolto da marzo 1985 a marzo 1986 il tirocinio pratico annuale post-lauream presso una struttura ospedaliera pubblica, necessario per essere ammessa all’esame di Stato di abilitazione alla professione di biologo. Superato l’esame e ottenuta l’iscrizione all’albo professionale, aveva partecipato a un concorso pubblico bandito da una unità sanitaria locale per posti di biologo collaboratore, risultandone vincitrice e venendo immessa in servizio.
Nel 1996 aveva chiesto il riscatto di quel periodo di tirocinio. Nel 2024 l’INPS aveva respinto la domanda, sul rilievo che il bando di concorso richiedeva l’iscrizione all’albo ma non un determinato periodo di iscrizione, e che il tirocinio non era funzionale all’integrazione del requisito. Esperito senza esito il ricorso amministrativo, la ricorrente ha adito la Corte dei conti, chiedendo il riconoscimento del diritto al riscatto.
La Motivazione della Corte
La Corte ha anzitutto precisato che il giudizio pensionistico non ha struttura impugnatoria: la giurisdizione esclusiva sul rapporto riguarda l’an e il quantum della pensione, ma non consente di sindacare la legittimità degli atti amministrativi, il cui annullamento resta riservato al giudice amministrativo. Le domande volte a un vaglio di legittimità degli atti INPS sono quindi prive di rilievo.
Nel merito, il giudice ha ricostruito la disciplina applicabile. L’art. 8 legge n. 274/1991 ha ampliato il novero dei periodi riscattabili per gli iscritti ex CPDEL, prevedendo al comma 3 il riscatto dei periodi di iscrizione ad albi professionali richiesti come condizione necessaria per l’ammissione al posto ricoperto, senza disporre in modo esplicito sui periodi di pratica necessari per l’abilitazione.
La Corte ha richiamato la giurisprudenza costituzionale e in particolare la Corte cost. n. 128/1981, che aveva ritenuto discriminatoria, per il personale degli enti locali, la mancata previsione della facoltà di riscattare gli anni di iscrizione agli albi professionali ove questa costituisca requisito necessario all’immissione in carriera. Da qui l’interpretazione costituzionalmente orientata del comma 3: tra i periodi riscattabili rientra anche quello della pratica necessaria per il conseguimento dell’abilitazione, quando questa sia richiesta per l’accesso in carriera, perché il nesso di strumentalità è essenziale nel lavoro pubblico ai sensi dell’art. 97 Cost.
La Corte ha poi verificato i requisiti di ammissione al concorso, che richiedevano laurea in scienze biologiche, abilitazione professionale e iscrizione all’albo. Poiché il d.P.R. n. 980/1982 subordinava l’ammissione all’esame di Stato al compimento di un tirocinio pratico annuale, il periodo svolto dalla ricorrente ha costituito requisito necessario per l’accesso alla carriera. Il ricorso è stato quindi accolto, con riconoscimento del diritto al riscatto, subordinato al versamento dei relativi oneri contributivi. Le spese di lite sono state integralmente compensate per la novità della questione.
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Nota della Redazione
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