Prescrizione quinquennale e dies a quo nel danno erariale da pagamento indebito (Corte dei Conti Sez. III App. n. 37 del 17.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nella responsabilità amministrativo-contabile, il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni ai sensi dell’art. 1, comma 2, legge n. 20 del 1994, con decorrenza dal momento in cui il danno si è verificato. In correlazione con l’art. 2935 cod. civ., non basta la condotta illecita, ma occorre un eventus damni concreto, attuale e oggettivamente conoscibile dall’amministrazione: il dies a quo coincide con l’esteriorizzazione del pregiudizio, che nel pagamento indebito si identifica con la perdita delle somme. L’occultamento doloso non sospende il termine, ma ne impedisce l’inizio del decorso e va inteso in senso oggettivo, quale impossibilità per l’amministrazione di conoscere il danno. La relativa questione è una quaestio iuris rilevabile d’ufficio, sicché il giudice d’appello non è vincolato dalla statuizione di primo grado che ne abbia escluso la sussistenza.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio, con sentenza n. 13/2022, aveva condannato due dipendenti pubblici — l’allora dirigente dell’area demanio e il responsabile del servizio finanziario di un Comune — al pagamento, in favore dell’ente, di complessivi euro 77.000,00 circa, oltre accessori. Il pregiudizio derivava dall’avvenuto pagamento a un privato di euro 110.000,00 a titolo di indennità di occupazione di un terreno che, già dal 1969, apparteneva al Comune in forza di regolare contratto di acquisto mai trascritto.
Entrambi i convenuti proponevano appello, dolendosi della reiezione dell’eccezione di prescrizione e, nel merito, della ravvisata colpa grave e della ripartizione delle responsabilità. La Procura generale e il Comune insistevano per il rigetto.
La Motivazione della Corte
La Sezione centrale, riuniti gli appelli, ha anzitutto dichiarato ammissibile l’eccezione di prescrizione proposta dal responsabile finanziario per la prima volta in secondo grado. La Corte richiama il principio per cui l’eccezione sollevata da un conobbligato solidale esplica effetto estintivo anche verso gli altri, quando la sopravvivenza del rapporto possa risultare pregiudizievole per l’eccipiente.
Nel merito, il Collegio ha condiviso la statuizione di primo grado sull’insussistenza dell’occultamento doloso. La determina dirigenziale era stata regolarmente pubblicata e, unitamente ai mandati di pagamento, era suscettibile di ordinari controlli interni: era dunque conosciuta o conoscibile dall’ente. Non ricorrendo l’occultamento, il termine ha iniziato a decorrere dal momento dei pagamenti.
La Corte ha ribadito che, secondo l’art. 2935 cod. civ., la prescrizione decorre da quando il diritto può essere fatto valere e che il danno si esteriorizza con la deminutio patrimonii. L’occultamento doloso costituisce un quid pluris rispetto alla consumazione dell’illecito e va valutato oggettivamente, quale impossibilità di conoscere il danno.
Poiché l’identificazione del regime prescrizionale è quaestio iuris rimessa al giudice, questi può rilevare d’ufficio il dies a quo corretto, a prescindere dalla contestazione della Procura, purché i fatti siano entrati nel contraddittorio. Il giudice d’appello non è quindi vincolato dalla pronuncia di primo grado sull’occultamento.
Nel caso concreto, il primo atto interruttivo è consistito nella costituzione in mora del luglio 2020, seguita dagli inviti a dedurre del novembre 2020: tutti successivi alla scadenza del quinquennio decorrente dai pagamenti del 2014. La prescrizione era dunque già compiuta. Gli appelli sono stati accolti, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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