Responsabilità del curatore fallimentare per danno erariale da ritardo nella procedura (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 196 del 31.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il curatore fallimentare, quale organo ausiliario dell’Amministrazione della Giustizia con qualifica di pubblico ufficiale, è inserito funzionalmente e temporaneamente nell’apparato organizzativo statale, con la conseguenza che la sua condotta è soggetta alla giurisdizione contabile. Il giudizio di equa riparazione ex legge n. 89/2001, in caso di accoglimento, costituisce il presupposto di un autonomo giudizio di responsabilità amministrativa davanti alla Corte dei conti. Risponde quindi di danno erariale indiretto il curatore che, per inerzia ingiustificata e violazione dei doveri di diligenza e perizia ex artt. 33 e 38 della Legge Fallimentare, abbia causato l’eccessiva durata della procedura e la conseguente condanna dell’Amministrazione al pagamento dell’indennizzo.
Il Fatto
La Corte di Appello di Ancona, decidendo su un ricorso per equa riparazione ex legge n. 89/2001, accertava che la procedura fallimentare di una società era durata complessivamente anni 31, mesi 8 e giorni 20, eccedendo di anni 26 la soglia di ragionevolezza. Con decreto n. 4225 del 4/12/2018 il Ministero della Giustizia veniva condannato al pagamento di un indennizzo in favore della ricorrente, oltre spese legali, poi eseguito con ordinativo di pagamento per complessivi € 13.683,60.
Nel medesimo decreto la Corte distrettuale individuava gravi inadempienze in capo al curatore fallimentare, che aveva lasciato trascorrere undici anni prima di procedere alla ripartizione dell’attivo. La Procura regionale della Corte dei conti contestava quindi al curatore un danno erariale indiretto, chiedendone la condanna al pagamento di € 6.183,60. Il convenuto non accettava il rito monitorio e non si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha anzitutto dichiarato la contumacia del convenuto, ritualmente notiziato e non comparso. Nel merito, ha ricostruito il perimetro normativo: l’art. 3 della Legge Fallimentare qualifica il curatore come amministratore del patrimonio fallimentare, l’art. 33 gli impone la relazione particolareggiata e i rapporti periodici, l’art. 38 il dovere di adempiere con diligenza e perizia, mentre la legge n. 5/2006 ne rafforza il ruolo propulsivo.
La Corte ha poi verificato la sussistenza del rapporto di servizio con l’Amministrazione della Giustizia, escludendo dubbi sulla giurisdizione contabile. Il curatore è organo tecnico e straordinario dell’apparato statale, ancorché inserito temporaneamente, sicché in capo a lui può configurarsi una responsabilità per danno erariale. Sul punto la Sezione richiama le pronunce Sez. Piemonte n. 102/2013 e n. 77/2014.
Il collegio ha valorizzato il principio espresso dalle Sezioni Riunite n. 1/2006/Q.M., secondo cui l’accoglimento del ricorso Pinto costituisce presupposto di un autonomo giudizio di responsabilità amministrativo-contabile. Nella specie, le attività del curatore sono risultate caratterizzate da inadempienze reiterate, più volte stigmatizzate dai giudici delegati succedutisi nella procedura, e tali inadempienze non sono state contestate dal convenuto contumace.
La Corte ha quindi ritenuto che l’inerzia ingiustificata protrattasi dal deposito del rendiconto finale al deposito del piano di ripartizione finale dell’attivo, per undici anni e nonostante i ripetuti solleciti, sia ascrivibile a grave negligenza e abbia causato il protrarsi della procedura e la condanna del Ministero. Ne è seguita la condanna del curatore al pagamento di € 6.183,60 in favore del Ministero della Giustizia, con rivalutazione monetaria e interessi legali, oltre alla rifusione delle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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