Irregolarità formale del conto giudiziale senza ammanchi né addebiti (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 107 del 18.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice contabile, all’esito del giudizio di conto, dichiara l’irregolarità della gestione contabile ai sensi dell’art. 149, comma 3, c.g.c. anche quando il conto sia privo del modello previsto dalla disciplina di settore e presenti difetti meramente formali, in assenza di ammanchi. La declaratoria di irregolarità non comporta di per sé addebiti di responsabilità quando non siano ravvisati profili risarcitori. Il difetto di ammanchi e l’assenza di responsabilità costituiscono gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese. Il giudizio di conto trova fondamento nel combinato disposto degli artt. 146 e 147 c.g.c. (d.lgs. n. 174/2016), che disciplinano rispettivamente la proposta di discarico del giudice designato e la fissazione dell’udienza di discussione.
Il Fatto
La vicenda riguarda il conto giudiziale reso da un agente contabile per i proventi della rimozione e custodia dei veicoli, relativo al periodo 01/01/2021 – 31/12/2021 e depositato nel 2022. Il Procuratore regionale aveva espresso avviso negativo al discarico, rilevando che il conto depositato non possedeva gli elementi minimi essenziali richiesti dalla normativa di settore per poter essere qualificato come tale.
Il Magistrato relatore, con propria relazione, aveva concluso per la declaratoria di irregolarità del conto. Il Presidente della Sezione aveva quindi fissato l’udienza di discussione. La Procura regionale ha chiesto la restituzione degli atti al giudice designato per proseguire l’istruttoria. L’agente contabile non ha depositato memorie, mentre il comune ha riferito di aver disposto il discarico del conto e di averne verificato la regolarità effettiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce anzitutto il quadro processuale. Il giudizio di conto si fonda sul combinato disposto degli artt. 146 e 147 c.g.c. Quando il conto chiude in pareggio e risulta regolare, il giudice designato propone il discarico dell’agente; quando invece emerge l’assenza del pareggio o l’irregolarità del conto, trova applicazione l’art. 147 c.g.c., che impone la fissazione dell’udienza di discussione entro trenta giorni dal deposito della relazione.
Nel caso concreto, dall’avviso sfavorevole della Procura emerge l’irregolarità del conto. Il comune aveva confermato che il conto dell’esercizio 2021 era stato presentato senza l’utilizzo del modello previsto dalla disciplina di settore. Il responsabile finanziario dell’ente aveva tuttavia attestato la regolarità effettiva della gestione, accertando la coerenza interna ed esterna del conto mediante controllo incrociato con le scritture contabili e apponendo il relativo visto.
Su queste premesse il Collegio richiama l’art. 149, comma 3, c.g.c., che disciplina l’ipotesi in cui il collegio non pronunci il discarico: in tal caso liquida il debito dell’agente, dispone la rettifica dei resti ovvero dichiara l’irregolarità della gestione contabile.
Il Collegio ritiene di doversi pronunciare nel senso della declaratoria di irregolarità del conto giudiziale, pur in assenza di ammanchi e di conseguenti profili di responsabilità. La mancanza di ammanchi e l’assenza di profili risarcitori vengono qualificate come gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.