Responsabilità del curatore fallimentare per ritardo nella chiusura della procedura (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 197 del 31.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il curatore fallimentare è organo ausiliario dell’Amministrazione della Giustizia con qualifica di pubblico ufficiale e risponde dinanzi al giudice contabile del danno erariale derivante dalla propria ingiustificata inerzia nella gestione della procedura. L’indennizzo corrisposto dallo Stato ai sensi della legge n. 89/2001 (cd. legge Pinto), per la non ragionevole durata del fallimento, costituisce danno indiretto risarcibile dal curatore che, violando gli artt. 33 e 38 legge fallimentare, abbia omesso di adempiere con diligenza e perizia ai doveri del proprio ufficio. La responsabilità presuppone il rapporto di servizio con l’Amministrazione, la condotta gravemente negligente e il nesso causale con il pregiudizio patrimoniale subito dall’erario.
Il Fatto
La Corte di Appello di Ancona, con decreto emesso all’esito di un procedimento di equa riparazione, aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento di un indennizzo in favore degli eredi di una creditrice, per la durata non ragionevole di una procedura fallimentare protrattasi complessivamente per anni trentuno, mesi otto e giorni venti. Nel medesimo decreto la Corte territoriale aveva individuato gravi inadempienze in capo al curatore, che aveva lasciato trascorrere undici anni prima di procedere alla ripartizione dell’attivo.
Il Ministero aveva eseguito il decreto tramite ordinativi di pagamento emessi nel giugno 2020. La Corte di Appello aveva quindi trasmesso gli atti alla Procura regionale della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 5 legge n. 89/2001. La Procura ha contestato al curatore il danno indiretto subito dall’erario, chiedendone la condanna al pagamento della somma corrisposta a titolo di indennizzo e di spese legali.
La Motivazione della Corte
Preliminarmente la Sezione ha dichiarato la contumacia del convenuto, ritualmente citato e non costituitosi. Nel merito ha ricostruito il perimetro normativo di riferimento, richiamando gli artt. 33 e 38 della legge fallimentare, che impongono al curatore di presentare la relazione iniziale e i rapporti periodici e di adempiere con diligenza e perizia ai doveri dell’ufficio, sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori.
La Corte ha poi scrutinato gli elementi strutturali della fattispecie. Ha affermato che il curatore è inserito, dal punto di vista funzionale, nell’apparato organizzativo dell’Amministrazione della Giustizia quale organo tecnico e straordinario della stessa, con qualifica di pubblico ufficiale. Ne consegue la configurabilità in capo al medesimo di una responsabilità per danno erariale, rientrante nella giurisdizione del giudice contabile, secondo l’orientamento già espresso dalla Sezione regionale Piemonte con le sentenze n. 102/2013 e n. 77/2014.
Quanto al rapporto tra giudizio Pinto e responsabilità contabile, la Sezione ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Riunite n. 1/2006/Q.M., secondo cui il giudizio di equa riparazione, in caso di accoglimento, costituisce il presupposto per un autonomo e differente giudizio di responsabilità amministrativo-contabile. La Corte ha quindi ritenuto che la vicenda rientrasse pienamente nella propria giurisdizione.
Sul piano del nesso causale, la Sezione ha rilevato che le attività del curatore furono caratterizzate da numerose e reiterate inadempienze, più volte stigmatizzate dai giudici delegati succedutisi nella procedura, che avevano rivolto ripetuti solleciti senza ottenere riscontro. La sussistenza di tali inadempienze non è stata contestata dal convenuto, rimasto contumace. L’enorme durata della procedura fallimentare, di cui una parte è risultata eccedente rispetto ai parametri della legge n. 89/2001, è stata ritenuta in gran parte ascrivibile all’inescusabile inerzia del curatore.
La Corte ha pertanto accolto la domanda, condannando il curatore al pagamento in favore del Ministero della Giustizia della somma richiesta a titolo di risarcimento, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali. Le spese di giudizio sono state poste a carico del soccombente, con liquidazione ai sensi dell’art. 31 del codice di giustizia contabile.
Nota della Redazione
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