Responsabilità contabile del dirigente per nomina illegittima e conflitto di interessi (Corte dei Conti Sez. App. Sicilia n. 7 del 24.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il dirigente pubblico che participi in modo causalmente rilevante all’intero procedimento di conferimento di un incarico dirigenziale a tempo determinato, in assenza dei requisiti previsti dall’art. 110 TUEL e in una situazione di conflitto di interessi per essere egli stesso aspirante a un posto apicale, risponde a titolo doloso del danno erariale cagionato all’ente. Il termine di prescrizione dell’azione di responsabilità decorre non dal momento della commissione della condotta illecita, ma dagli esborsi illeciti, ai sensi del principio affermato dalle Sezioni Riunite n. 14/QM/2011. L’insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali, di cui all’art. 1 legge n. 20/1994, incontra il limite dei principi di economicità ed efficacia, sindacabili dal giudice contabile, restando distinta la legittimità formale dell’atto, rimessa al giudice amministrativo, dalla illiceità sostanziale del comportamento produttivo di danno.

Il Fatto

Il dirigente di un Settore di un Comune siciliano contribuiva all’adozione della determinazione con cui il Sindaco conferiva a un ingegnere l’incarico di dirigente a tempo determinato e parziale del Settore Tecnico, in assenza dei requisiti richiesti dall’art. 110, comma 1, TUEL. Lo Statuto comunale prevedeva la dirigenza solo per i posti di vertice dei comparti, non costituiti all’epoca, essendo l’ente organizzato in settori e servizi di ambito più ristretto.

La Sezione giurisdizionale territoriale, in parziale accoglimento della domanda del pubblico ministero e respinta l’eccezione di prescrizione, riconosceva la responsabilità amministrativa del dirigente e lo condannava al pagamento di euro 13.197,78 a titolo di risarcimento del danno erariale. Proponeva appello il condannato, chiedendo la riforma per intervenuta prescrizione e per insussistenza dell’elemento soggettivo e del nesso di causalità.

La Motivazione della Corte

La Sezione d’appello respinge entrambi i motivi. Sul primo, richiamando l’art. 39, comma 2, lett. d) c.g.c. e l’art. 17 delle Norme di attuazione, ribadisce che, per giurisprudenza consolidata, il termine prescrizionale non decorre dalla commissione della condotta, ma dagli esborsi illeciti, che nella specie iniziano nel 2018: alla data della notifica dell’invito a dedurre il termine quinquennale non era dunque consumato.

Sul secondo motivo, la Corte rileva che la difesa ha sostanzialmente reiterato argomentazioni già disattese in primo grado. Dagli atti emerge che l’appellante ha partecipato in modo causalmente rilevante a tutte le fasi del procedimento di nomina: ha proposto la delibera di modifica del regolamento, vi ha apposto il parere di regolarità tecnica, ha redatto la proposta di rideterminazione della dotazione organica e ha risposto prontamente ai rilievi ministeriali, dichiarando di procedere ai sensi dell’art. 110, comma 1, TUEL nella consapevolezza dell’impossibilità di agire legittimamente.

Sul piano soggettivo, il Collegio valorizza l’aperto conflitto di interessi, avendo l’appellante presentato domanda di partecipazione alla selezione per un posto dirigenziale, nonché la successiva sottoscrizione del contratto di lavoro, disposta per superare il rifiuto della Segretaria comunale, a lui noto. Conferma quindi la responsabilità dolosa e la quantificazione del danno.

La Corte esclude infine che possano rilevare l’asserito carattere discrezionale delle scelte o la mancata impugnazione delle delibere dinanzi al giudice amministrativo. L’insindacabilità nel merito attiene all’opportunità delle scelte, ma trova il limite nei principi di economicità ed efficacia; la distinzione tra illegittimità dell’atto e illiceità del comportamento conferma la giurisdizione contabile sulla condotta produttiva di danno. L’appello è respinto, con spese di giustizia a carico del soccombente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *