Rito abbreviato contabile e pagamento integrale prima della definizione (Corte dei Conti Sez. giur. Friuli-Venezia Giulia n. 5 del 24.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel rito abbreviato di cui all’art. 130 c.g.c., la definizione anticipata del giudizio di responsabilità amministrativa presuppone l’integrale pagamento della somma determinata con il decreto di ammissione, entro il termine perentorio assegnato, con conseguente incameramento certo e immediato delle somme risarcitorie all’erario. Il Collegio valuta, ai sensi dell’art. 130, comma 6, c.g.c., la congruità della somma sulla base dello stato degli atti, senza approfondimento istruttorio, tenendo conto della gravità della condotta e dell’entità del danno. La scelta del rito produce la preclusione alla prosecuzione con rito ordinario e la non impugnabilità della sentenza di primo grado. Le spese di giustizia sono poste a carico del convenuto secondo il criterio della soccombenza virtuale.

Il Fatto

La Procura regionale contesta al convenuto, impiegato presso un ufficio giudiziario, un totale di 20,03 ore di assenza ingiustificata, per avere omesso di registrare nei prospetti mensili delle presenze diverse assenze temporanee dal luogo di lavoro, verificatesi nei mesi di marzo e aprile 2023. La pretesa risarcitoria comprende il danno patrimoniale corrispondente alla retribuzione lorda percepita per le ore di assenza, pari a euro 283,93, e il danno all’immagine dell’Amministrazione, quantificato in euro 567,86, pari al doppio del danno patrimoniale, per un totale di euro 852,00.

Il convenuto si costituisce e chiede la definizione con rito abbreviato, previo risarcimento integrale del danno patrimoniale e ulteriore pagamento di una somma pari alla metà del danno all’immagine. Il Collegio, con decreto n. 6/2024, ammette la richiesta e fissa in euro 567,86 la somma dovuta, da pagare entro il termine perentorio di trenta giorni. La difesa deposita la documentazione bancaria e la quietanza del pagamento, avvenuto nel termine assegnato.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dall’art. 130, comma 1, c.g.c., che disciplina il rito abbreviato quale alternativo al rito ordinario, con funzione deflattiva della giurisdizione di responsabilità e con lo scopo di garantire l’incameramento certo e immediato di somme risarcitorie all’erario. Il convenuto in primo grado, acquisito il previo e concorde parere del pubblico ministero, può presentare, a pena di decadenza nella comparsa di risposta, richiesta di definizione alternativa mediante il pagamento di una somma non superiore al 50 per cento della pretesa risarcitoria azionata in citazione.

Il Collegio ricorda che, nell’ambito di tale rito, la valutazione ai sensi dell’art. 130, comma 6, c.g.c. avviene sulla base dello stato degli atti, quindi senza alcun approfondimento istruttorio. Oggetto di verifica sono la sussistenza delle condizioni formali di ammissibilità dell’istanza e la congruità della somma proposta, avuto riguardo alla gravità della condotta e all’entità del danno.

Nel caso concreto il convenuto ha provveduto all’integrale pagamento della somma determinata con il decreto di ammissione, pari a euro 567,86, entro il termine assegnato. Ha inoltre depositato la documentazione bancaria e la quietanza rilasciata dall’Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della Giustizia. Il pubblico ministero ha espresso parere favorevole e ha dato atto del regolare pagamento, chiedendo la definizione del giudizio; la difesa si è associata.

Secondo la Corte sussistono tutte le condizioni per la definizione ai sensi dell’art. 130, comma 8, c.g.c., con le conseguenze processuali derivanti dalla scelta del regime: la preclusione alla prosecuzione del giudizio con rito ordinario e la non impugnabilità della sentenza di primo grado. Sulle spese, il Collegio richiama le considerazioni già svolte con il decreto n. 6/2024, con cui la proposta di definizione agevolata era stata ritenuta congrua in applicazione dei parametri normativi. Le spese di giustizia, liquidate in euro 269,46, sono imputate al convenuto sulla base del criterio della soccombenza virtuale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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