Ricalcolo pensionistico per la Polizia di Stato solo dal 1° gennaio 2022 (Corte dei Conti Sez. II App. n. 126 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 1, comma 101, della legge n. 234/2021, nell’estendere l’applicazione dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973 al personale delle forze di polizia a ordinamento civile con anzianità contributiva inferiore a diciotto anni al 31 dicembre 1995, ha natura innovativa e non di interpretazione autentica, come confermato dalla Corte costituzionale n. 33 del 2023. Ne consegue che la riliquidazione del trattamento pensionistico con l’aliquota del 2,44% annuo opera solo a decorrere dal rateo di gennaio 2022, senza effetti retroattivi per il periodo precedente. La questione della prescrizione dei ratei resta assorbita quando la decorrenza riconosciuta sia infraquinquennale.
Il Fatto
Un ex appartenente alla Polizia di Stato, cessato dal servizio con un’anzianità complessiva superiore a venti anni e con anni diciassette e mesi nove di contribuzione alla data del 31 dicembre 1995, aveva chiesto al giudice contabile il ricalcolo del trattamento pensionistico secondo l’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973. La Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio aveva rigettato la domanda principale ma aveva accolto quella subordinata, riconoscendo il diritto al ricalcolo con l’aliquota del 2,44% annuo in forza dell’art. 1, comma 101, della legge n. 234/2021, respingendo l’eccezione di prescrizione dell’INPS. L’Istituto ha interposto appello contestando la decorrenza del beneficio e la mancata declaratoria di prescrizione dei ratei.
La Motivazione della Corte
La Sezione II d’appello ha escluso che l’intervento del legislatore del 2021 abbia natura di interpretazione autentica. La legge n. 234/2021 ha esteso l’art. 54 citato anche ai corpi di polizia a ordinamento civile, colmando la disparità creatasi con le sentenze delle Sezioni riunite n. 1 e n. 12 del 2021, ma l’intento perequativo non implica retroattività. Il tenore del comma 102, con lo stanziamento di spesa previsto solo a decorrere dal 2022, conferma il carattere innovativo della norma, come già precisato dall’orientamento costante della Sezione.
La Corte richiama la sentenza n. 33 del 28 febbraio 2023 della Corte costituzionale, che ha chiarito come la riliquidazione operi solo a partire dal rateo di gennaio 2022, e l’ordinanza n. 36 del 6 marzo 2023 della stessa Consulta, che ha disposto la restituzione degli atti al rimettente alla luce del mutato quadro normativo. Tali pronunce destituiscono di fondamento le censure di violazione dell’art. 3 Cost. e del Protocollo 1 CEDU sollevate dall’appellato.
L’accoglimento è pertanto parziale: il diritto al coefficiente del 2,44% è riconosciuto ma con decorrenza dal 1° gennaio 2022. Da tale data, per ciascun rateo arretrato, spetta la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi dell’art. 167, comma 3, c.g.c. La questione della prescrizione resta assorbita per la decorrenza infraquinquennale. Le spese sono integralmente compensate per la novità della questione alla data della sentenza impugnata.
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Nota della Redazione
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