Danno all’immagine da corruzione e duplum ridotto equitativamente nella responsabilità erariale (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 10 del 09.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa il danno all’immagine della pubblica amministrazione da reati contro di essa non si fonda in via automatica sulla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, che l’art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen. priva di efficacia probatoria nei giudizi civili, amministrativi e contabili. La prova della responsabilità e del pregiudizio può essere tratta dagli atti delle indagini penali ritualmente acquisiti, liberamente apprezzati dal giudice contabile. Il danno all’immagine è risarcibile quando la condotta del dipendente infedele lede il prestigio, la credibilità e il corretto funzionamento dell’amministrazione, anche per effetto del clamor fori. La misura del duplum prevista dall’art. 1, comma 1-sexies, legge n. 20/1994 non è vincolata: il giudice può liquidare in via equitativa un importo inferiore, valorizzando il comportamento collaborativo e il limitato clamore mediatico.
Il Fatto
La Procura regionale ha citato un dirigente del Genio Civile per responsabilità erariale da danno all’immagine conseguente a plurime condotte corruttive accertate in sede penale. Il procedimento trae origine da una sentenza di patteggiamento resa dal GIP presso il Tribunale di Catania, depositata il 27 gennaio 2023 e divenuta irrevocabile, che ha applicato al dirigente la pena di tre anni e sei mesi di reclusione per i reati di cui agli artt. 81, 110, 319 e 321 cod. pen., con interdizione dai pubblici uffici e incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
Il Pubblico Ministero contabile ha chiesto la condanna al pagamento di una somma pari al doppio delle utilità illecitamente percepite, quantificate in euro 52.500, oltre rivalutazione e interessi, in favore della Regione siciliana. Il convenuto ha eccepito il ne bis in idem, l’avvenuto risarcimento integrale del danno in sede penale tramite confisca e l’illegittimità costituzionale e convenzionale del criterio presuntivo del doppio tangentizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di nullità della citazione, respingendola. Il termine notizia di danno non richiede una denunzia formale, ma un dato cognitivo specifico e non riferibile a una pluralità indifferenziata di fatti. La notizia giornalistica del 1° febbraio 2023 sugli arresti al Genio Civile, puntuale nella descrizione degli episodi corruttivi, integra tale requisito, secondo il consolidato orientamento della Sezione e delle Sezioni riunite n. 12/2011.
Nel merito, la Corte esclude che la responsabilità derivi automaticamente dalla sentenza ex art. 444 cod. proc. pen.. L’art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen. le toglie efficacia probatoria nei giudizi contabili, ma resta fermo il libero apprezzamento del giudice sugli atti di indagine. Nel fascicolo la Procura ha prodotto annotazioni di polizia giudiziaria, verbali di intercettazione e di sommarie informazioni, oltre all’interrogatorio del convenuto, che ha ammesso gli accordi corruttivi. Il compendio dimostra in modo univoco la responsabilità.
La Corte ritiene infondata l’eccezione di ne bis in idem. Richiamando la giurisprudenza di Strasburgo, il giudizio di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti non è assimilabile al processo penale, perché diretto prevalentemente al risarcimento di un pregiudizio finanziario e non a una sanzione sostanzialmente punitiva. Analogamente priva di pregio è la tesi del risarcimento già avvenuto: la somma versata su libretto giudiziario è confluita nel Fondo Unico Giustizia, nel bilancio dello Stato, soggetto diverso dalla Regione siciliana, unica danneggiata. La riparazione pecuniaria penale e il risarcimento contabile restano su piani distinti.
Sulla quantificazione, il Collegio applica la misura del duplum dell’art. 1, comma 1-sexies, legge n. 20/1994, ma in logica equitativa. Da un lato pesano la gravità e la ripetitività delle condotte, la qualifica dirigenziale apicale e l’entità delle tangenti; dall’altro il comportamento collaborativo in sede penale e il clamor fori limitato, per la diffusione prevalentemente locale delle testate. La Corte condanna quindi al pagamento di euro 52.500, non raddoppiando le utilità percepite, oltre interessi legali, con spese a carico del soccombente.
Nota della Redazione
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