L’aumento di capitale non integra acquisizione di partecipazione e sfugge all’esame ex art. 5 TUSP (Corte dei Conti Sez. contr. Piemonte n. 69 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sottoscrizione di un aumento di capitale sociale, anche mediante conferimento di ramo d’azienda, non integra l’ipotesi dell’acquisizione di una partecipazione ai sensi dell’art. 5, commi 3 e 4, d.lgs. n. 175/2016, quando l’operazione non comporta l’acquisto della qualità di socio ma si limita a incrementare una partecipazione già posseduta, diretta o indiretta. L’esame preliminare della Corte dei conti riguarda esclusivamente gli atti deliberativi di costituzione di società o di acquisto di nuove partecipazioni, non anche le delibere con cui l’ente, nella qualità di socio, approva operazioni societarie straordinarie quali la sottoscrizione di aumenti di capitale. La deliberazione di aumento di capitale che non altera gli assetti partecipativi e che avviene proporzionalmente alle quote già detenute è estranea al perimetro applicativo del controllo preventivo di cui all’art. 5 TUSP, con conseguente declaratoria di non luogo a deliberare.
Il Fatto
Il comune di Salussola ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per il Piemonte la deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 28 aprile 2026, con la quale è stata approvata la sottoscrizione dell’aumento di capitale della società in house “Biella Casale Vercelli Valsesia acque – Società per Azioni” mediante conferimento di ramo d’azienda costituito dalle reti e dalle infrastrutture idriche.
L’ente detiene una partecipazione indiretta nella società, essendo socio della “Cordar SpA Biella Servizi”, soggetto in house già affidatario del Servizio Idrico Integrato. L’operazione, deliberata dall’assemblea dei soci il 25 febbraio 2026, era finalizzata a razionalizzare la gestione del patrimonio e a ottemperare alle prescrizioni del Commissario Straordinario dell’Ente di Governo dell’Ambito Territoriale Ottimale n. 2, in vista dell’affidamento del S.I.I. al gestore unico di ambito. L’aumento di capitale avveniva proporzionalmente alle quote già possedute, senza alterazione degli assetti partecipativi. La delibera è stata trasmessa alla Corte dei conti “a solo titolo informativo”, sul presupposto dell’orientamento delle Sezioni Riunite di cui alla sentenza n. 11/2019, nonostante la novella di cui alla legge n. 118/2022 abbia trasformato la trasmissione in presupposto di un controllo con effetto impeditivo procedurale.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha preliminarmente chiarito che, a seguito della modifica introdotta dalla legge 5 agosto 2022, n. 118, la trasmissione degli atti deliberativi alla Corte dei conti non può più avvenire a meri fini conoscitivi. L’attuale testo dell’art. 5, comma 3, TUSP attribuisce alla Corte un potere di deliberazione, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell’atto alle disposizioni dei commi 1 e 2 dello stesso articolo nonché agli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa.
Quanto al perimetro applicativo della procedura, la Sezione ha richiamato il principio espresso dalle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 19/2022, secondo cui l’esame degli atti deliberativi di costituzione di società o di acquisizione di partecipazioni non riguarda le operazioni di trasformazione fra tipi societari, di fusione e di sottoscrizione di aumento di capitale sociale quando non comporti anche l’acquisto della posizione di socio. La linea di confine è segnata dall’assunzione della qualità di socio: la procedura preliminare di valutazione non concerne le decisioni relative a operazioni societarie straordinarie che l’ente approva nella qualità di socio già tale.
Tale principio è stato applicato alla fattispecie della partecipazione indiretta, richiamando la giurisprudenza della Sezione Toscana (n. 289/2022), che ha escluso il controllo quando all’operazione non segue l’acquisto di una nuova partecipazione indiretta ma l’incremento di quella già posseduta. Nel caso di specie, la sottoscrizione dell’aumento di capitale da parte della società Cordar, proporzionale alle quote già detenute, realizza un effetto meramente incrementativo della partecipazione indiretta già facente capo al comune, senza alterare gli assetti partecipativi. Ne consegue che la deliberazione consiliare è al di fuori del perimetro applicativo dell’art. 5 TUSP e deve dichiararsi il non luogo a deliberare, ferma restando la salvezza dei poteri di scrutinio nell’esercizio delle ulteriori funzioni di controllo.
Nota della Redazione
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