Inammissibile ricorso per mero accertamento causa di servizio in costanza di rapporto (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 46 del 25.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso con cui il dipendente ancora in servizio chiede alla Corte dei conti il mero accertamento della dipendenza da causa di servizio di una infermità, al solo fine della futura pensione privilegiata, è inammissibile. Difetta il procedimento amministrativo previsto dall’art. 153, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 174/2016, che presuppone una domanda di pensione rivolta all’ente previdenziale e il relativo provvedimento, esplicito o implicito, di diniego. Manca inoltre l’interesse ad agire ex art. 100 cod. proc. civ., perché il pregiudizio è eventuale e potenziale. Il giudizio pensionistico, di mero accertamento, non può avere ad oggetto un fatto separato dal diritto alla pensione. La norma regolamentare dell’art. 12 d.P.R. n. 461/2001, invocata dalle Sezioni Riunite, non è estensibile per via analogica al caso di mancato riconoscimento della causa di servizio.
Il Fatto
Il ricorrente, militare in servizio con grado di ufficiale superiore, ha agito davanti alla Sezione giurisdizionale per la Puglia per ottenere l’accertamento della dipendenza da causa di servizio di alcune patologie, tra cui una spondilosi cervicale con ernie discali e un’insufficienza venosa safena interna sinistra, in vista della futura pensione privilegiata ordinaria. Il Comitato di verifica aveva escluso la dipendenza da fatti di servizio; l’Amministrazione della Difesa aveva recepito quel parere e respinto l’istanza, confermando la non dipendenza delle infermità e, per una di esse, la non ascrivibilità tabellare utile.
Il ricorrente ha impugnato i decreti di rigetto, invocando la sentenza delle Sezioni Riunite n. 12/2023/QM/PRES del 17 agosto 2023, che ammette l’azione di accertamento in costanza di rapporto. Il Ministero ha eccepito il difetto di giurisdizione e di legittimazione passiva; l’INPS, integrato il contraddittorio, ha eccepito l’inammissibilità per difetto di previa istanza e di interesse, nonché il proprio difetto di legittimazione.
La Motivazione della Corte
Il giudice muove da una premessa fattuale decisiva: il ricorrente è ancora in servizio e non ha mai presentato domanda di pensione privilegiata. L’oggetto del giudizio è quindi il mero accertamento di un presupposto del futuro trattamento, e non il diritto a pensione nella sua interezza. Su questa base si articola il percorso argomentativo, che approda a una inammissibilità fondata su tre distinti motivi.
Il primo motivo attiene al difetto del procedimento amministrativo. L’art. 153, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 174/2016 dichiara inammissibili i ricorsi pensionistici proposti su domande non ancora esitate in sede amministrativa. Per il giudice la norma va letta in senso stretto: la domanda cui si riferisce è quella di pensione, rivolta all’ente istituzionalmente competente a erogarla, e il provvedimento considerato è quello, esplicito o implicito, dell’ente previdenziale. Non basta il provvedimento che definisce la sola domanda di causa di servizio. La collocazione sistematica della norma, nel codice della giustizia contabile, conferma che il rapporto pensionistico controverso deve essere già venuto a esistenza.
Il secondo motivo investe la gerarchia delle fonti. La Corte ritiene di non condividere l’interpretazione dell’art. 12 d.P.R. n. 461/2001 offerta dalle Sezioni Riunite. Una fonte regolamentare non può derogare a norme di rango primario, né comprimere il contraddittorio procedimentale e processuale. L’INPS, evocato in giudizio, non ha alcun rapporto giuridico controverso con il ricorrente ancora in servizio e nessun proprio provvedimento da impugnare. Applicare la norma regolamentare significherebbe attribuire un bene della vita senza che l’ente gravato possa interloquire. Di qui l’inapplicabilità dell’art. 12, per contrasto con l’art. 101 cod. proc. civ. e con lo stesso art. 153 c.g.c.
Il terzo motivo riguarda l’interesse ad agire e la natura del giudizio. Richiamando le Sezioni Unite n. 27187/2006 e n. 6749/2012 di Cassazione, il giudice esclude che possano proporsi azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che costituiscono solo elementi frazionistici della fattispecie costitutiva di un diritto. Il pregiudizio prospettato è eventuale e potenziale, non concreto e attuale. Nel giudizio pensionistico di mero accertamento il fatto può essere scrutinato solo come fondamento del diritto azionato nella sua interezza: la verifica della causa di servizio implica valutazioni medico-legali estranee al piano del diritto e non può essere scissa dall’accertamento del diritto a pensione.
Il giudice aggiunge una considerazione di sistema: ammettere azioni scaglionate su ciascun fattore della fattispecie complessa moltiplicherebbe il contenzioso e produrrebbe esiti incoerenti. La tutela del dipendente che si vede negare in costanza di rapporto il riconoscimento della causa di servizio resta assicurata davanti al giudice amministrativo, come indicato dal Cons. Stato n. 142 del 08.01.2020. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile e le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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