Responsabilità erariale addetti camera mortuaria e patteggiamento Cartabia (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 103 del 12.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza penale di applicazione della pena su richiesta delle parti, pur dopo la novella dell’art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen. introdotta dalla riforma Cartabia, non è vincolante nel giudizio di responsabilità amministrativo-contabile quanto al giudicato, ma resta pienamente utilizzabile come elemento di prova idoneo a fondare la condanna risarcitoria, in concorso con gli atti delle indagini e le ammissioni degli incolpati. La medesima pronuncia resta equiparata a una sentenza di condanna ai fini dell’ammissibilità dell’azione per il danno all’immagine, non essendo ravvisabile nell’ordinamento alcuna disposizione extra-penale che ne sancisca l’inidoneità sotto tale profilo. Il danno da disservizio, conseguente alla rottura del sinallagma tra retribuzione e corretto esercizio della funzione, è liquidato equitativamente ai sensi dell’art. 1226 cod. civ., tenendo conto del prezzo della corruzione accertato in sede penale e dei vantaggi conseguiti dall’amministrazione.

Il Fatto

La Procura regionale ha citato in giudizio alcuni dipendenti dell’azienda ospedaliera universitaria di un capoluogo emiliano, addetti alla camera mortuaria, per il danno erariale conseguente a un sistema corruttivo emerso in sede penale. Le indagini avevano ricostruito un’organizzazione stabile finalizzata ad assegnare i servizi funebri per le salme in transito a imprese compiacenti, dietro remunerazione in denaro o altre utilità. Gli interessati erano stati condannati con sentenze di patteggiamento e l’azienda aveva applicato il licenziamento senza preavviso, salvo un dipendente già collocato in quiescenza.

La Procura ha contestato tre voci di danno, richieste a titolo di dolo e con vincolo di solidarietà passiva: le retribuzioni indebitamente percepite, quantificate in complessivi euro 104.750,54 con ripartizione pro quota nei rapporti interni; il costo dei materiali aziendali usati per la vestizione e la tanatocosmesi; la lesione all’immagine, stimata equitativamente in non meno di euro 100.000,00. Le difese hanno eccepito l’inefficacia probatoria del patteggiamento dopo la riforma Cartabia, la prescrizione dell’azione, l’incertezza nella quantificazione del danno e il concorso colposo dell’amministrazione.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, il Collegio ha dichiarato la contumacia di una convenuta, non costituitasi, e ha accolto l’eccezione di inammissibilità della citazione per un altro convenuto. L’invito a dedurre era stato notificato ai sensi dell’art. 143 cod. proc. civ., con attestazione di irreperibilità fondata solo sull’assenza del nominativo dal citofono e dalla cassetta postale, in assenza di ricerche adeguate e a fronte della successiva notifica dell’atto di citazione a mani proprie presso il medesimo indirizzo. Essendo l’invito un presupposto di ammissibilità della citazione ex art. 67 c.g.c., l’atto introduttivo è stato dichiarato inammissibile, con il consenso del pubblico ministero.

Nel merito, la Corte ha respinto l’eccezione di prescrizione. Applicando la regola dell’art. 2935 cod. civ., il termine decorre solo dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, coincidente con il disvelamento degli elementi costitutivi della responsabilità erariale. Il Collegio ha individuato l’exordium praescriptionis nell’ordinanza del GIP dell’8 gennaio 2019 o, al più tardi, nel deposito delle sentenze penali, e ha ritenuto il corso prescrizionale interrotto dalla notifica dell’invito a dedurre del 3 ottobre 2023, avvenuta per tutti i convenuti entro il mese di ottobre.

Quanto all’efficacia del patteggiamento, la Corte ha disatteso la lettura difensiva dell’art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen. La sentenza di applicazione della pena presuppone un’ammissione di colpevolezza e costituisce un importante elemento valutabile dal giudice contabile, che può acquisire e apprezzare liberamente fatti e documenti formati in sede penale, comprese le risultanze delle indagini preliminari e le prove atipiche. Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza di legittimità sul valore del patteggiamento e ha concluso che il regime di circolazione degli elementi probatori tra plessi giurisdizionali non ne impedisce l’utilizzo nel processo erariale. La riforma mirava a limitare gli effetti extra-penali del giudicato, non a sottrarre ogni valenza probatoria al provvedimento.

Il Collegio ha inoltre ritenuto insussistente il dedotto concorso colposo dell’amministrazione, fondato su un preteso lassismo dei vertici aziendali rimasto sfornito di prova concreta. Ha invece ribadito la violazione degli obblighi di lealtà e correttezza e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al d.p.R. n. 62/2013. Accertato lo sviamento della funzione verso fini egoistici, la Corte ha quantificato equitativamente ex art. 1226 cod. civ. il danno da disservizio, da uso dei beni aziendali e all’immagine, condannando i convenuti in solido al pagamento di euro 60.000,00, oltre interessi legali dal deposito, con spese di giustizia a carico dei soccombenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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