Obbligo di resa del conto e discarico dell’agente contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 185 del 12.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il titolare di una struttura ricettiva investito, per legge, della riscossione e del riversamento dell’imposta di soggiorno riveste la qualifica di agente contabile ed è tenuto alla resa del conto giudiziale, ai sensi degli artt. 74 del r.d. n. 2440/1923, 610 e ss. del r.d. n. 827/1924, 44 del T.U. n. 1214/1934 e, per gli enti locali, degli artt. 93 e 233 del d.lgs. n. 267/2000. L’obbligo di rendere il conto costituisce passaggio essenziale per ottenere il discarico dall’organo giurisdizionale deputato, in forza dei principi di necessarietà del giudizio di conto. Il conto compilato d’ufficio dall’ente, chiuso in pareggio e non contestato dall’amministrazione né dal Pubblico Ministero contabile, ne comporta l’approvazione e il discarico.

Il Fatto

Il Comune di Cabras ha compilato d’ufficio il conto giudiziale relativo all’imposta di soggiorno per l’esercizio finanziario 2022, poiché il titolare della struttura ricettiva, nella sua qualità di agente contabile, non ha adempiuto all’obbligo di presentazione nonostante i solleciti. Il conto, iscritto al registro di segreteria dei conti giudiziali, è stato depositato il 15.1.2024.

Il Giudice designato, all’esito delle verifiche, ha chiesto la fissazione dell’udienza per la discussione del giudizio, rilevando che, a norma dell’art. 147, comma 3, lett. a), c.g.c., l’udienza è sempre fissata per i conti compilati d’ufficio quando al termine della gestione non siano stati depositati. La questione giunge così davanti al Collegio, che deve verificare la regolarità della gestione e pronunciarsi sul discarico.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla ricostruzione della nozione di agente contabile. Ai sensi delle disposizioni richiamate, tutti i soggetti incaricati delle riscossioni o dei pagamenti dell’amministrazione, o che comunque abbiano maneggio di pubblico denaro, sia in forza di formale investitura sia di fatto, rivestono tale qualifica e sono tenuti alla resa del conto giudiziale.

Il Collegio sottolinea che costituisce esigenza imprescindibile dell’ordinamento che chi gestisce beni pubblici dia dimostrazione del loro legittimo impiego e della corretta destinazione. L’obbligo di rendere il conto, per ottenerne il discarico, è quindi passaggio essenziale, in forza dei principi di necessarietà del giudizio di conto riconosciuti dalla Corte costituzionale, sentenza n. 114/1975.

Nel caso esaminato, il titolare della struttura ricettiva è investito della riscossione dell’imposta di soggiorno e del suo riversamento nella tesoreria dell’ente territoriale. Sussistono pertanto tutti i presupposti per la qualificazione come agente contabile, in quanto gestore di un’attività soggetta al tributo istituito dall’ente.

Dalla disamina del conto compilato d’ufficio, redatto con il prescritto modello 21 allegato al d.P.R. n. 194/1996, emerge che esso chiude in pareggio. La gestione può quindi ritenersi regolare, con conseguente approvazione del resoconto e discarico dell’agente contabile. Tale conclusione è coerente con il fatto che né l’ente titolare degli importi né il Pubblico Ministero contabile hanno contestato la gestione o sollevato rilievi.

Il pronunciato discarico esonera infine il Collegio dal provvedere sulle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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