Prescrizione dei ratei pensionistici decorre dalla conoscenza del provvedimento (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 280 del 11.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La prescrizione quinquennale dei ratei di pensione, prevista dall’art. 2 del Regio decreto-legge n. 295/39 e richiamata dall’art. 143 del d.p.r. n. 1092/1973, non decorre prima del giorno in cui il provvedimento di liquidazione del trattamento di quiescenza sia portato a conoscenza dell’interessato. Il diritto non è azionabile né esigibile finché il procedimento amministrativo non sia definito. Ne consegue che il ritardo dell’amministrazione datrice di lavoro nel trasmettere il carteggio all’ente previdenziale non è addebitabile al pensionato, il quale non è tenuto a porre in essere atti interruttivi prima che il procedimento sia concluso. La domanda di pensione privilegiata indiretta, presentata entro il biennio dalla cessazione dal servizio, conserva efficacia ai fini della decorrenza del trattamento. Il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze sussiste, avendo il parere del Comitato di Verifica delle Cause di Servizio mera valenza endoprocedimentale.

Il Fatto

La ricorrente, coniuge ed erede del dante causa, deceduto per evento suicidario, presentava nel settembre 2011 istanza all’ex datore di lavoro del coniuge per l’accertamento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità, ai fini dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata. Rigettata l’istanza dal Ministero della Giustizia nel giugno 2013, sulla scorta del parere del Comitato di Verifica delle Cause di Servizio, la ricorrente adiva il Giudice del Lavoro.

All’esito di una CTU medico-legale, le parti stipulavano verbale di conciliazione nel gennaio 2022, con riconoscimento dell’equo indennizzo da parte del Ministero. Nel marzo 2022 il carteggio era trasmesso all’INPS, che nel maggio 2022 rigettava la domanda di pensione privilegiata. La ricorrente proponeva ricorso amministrativo; l’INPS annullava il diniego e richiedeva un nuovo parere al Comitato. Non definito il procedimento, la ricorrente ha adito la Corte dei conti chiedendo il riconoscimento della pensione privilegiata indiretta con decorrenza dal decesso.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, il giudice dichiara il difetto di legittimazione passiva del Mef. Il parere del Comitato di Verifica delle Cause di Servizio, pur incardinato presso il Dicastero, ha mera valenza endoprocedimentale e non è idoneo a ledere immediatamente la posizione dell’interessato.

Nel merito, la Corte dichiara la cessazione della materia del contendere quanto alla domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e del conseguente diritto alla pensione privilegiata indiretta. L’INPS, con provvedimento del 21 novembre 2025, aveva riconosciuto il trattamento di I categoria, tabella A, sulla base del nuovo parere del Comitato del 27 settembre 2023.

Resta controversa la decorrenza degli arretrati. L’INPS sostiene che essi spettino dal marzo 2017, poiché solo nel marzo 2022 il Ministero ha trasmesso il carteggio. La Corte non condivide tale assunto. Richiamato l’art. 143 del d.p.r. n. 1092/1973, il termine quinquennale non decorre prima che il provvedimento di liquidazione sia portato a conoscenza dell’interessato.

Il giudice richiama la giurisprudenza contabile secondo cui la prescrizione opera solo quando il diritto può essere fatto valere, e cioè dal momento in cui il provvedimento che conferisce o nega il trattamento sia conosciuto. Tra il 2011 e il 2022 la ricorrente non aveva titolo né era tenuta ad atti interruttivi. Il ritardo dell’ex datore di lavoro nel coinvolgere l’INPS non è addebitabile all’interessato, mentre l’ente previdenziale ha concluso il procedimento entro un termine ragionevole.

Pertanto, nessun esordio di prescrizione può ritenersi avvenuto prima del 31 maggio 2022, data del primo provvedimento dell’INPS. È infondata la determinazione dell’ente di limitare gli arretrati al 2017. Il riconoscimento intervenuto solo dopo la notifica del ricorso rileva ai fini della soccombenza virtuale. La domanda, presentata il 1 settembre 2011, rispetta il biennio dalla cessazione dal servizio. La Corte accoglie la domanda sugli arretrati con decorrenza dal decesso e condanna l’INPS alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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