Prescrizione del danno erariale dei gruppi consiliari dal deposito del rendiconto (Corte dei Conti Sez. I App. n. 58 del 28.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nei casi di attività soggette a rendicontazione, la conoscibilità obiettiva del danno erariale da parte dell’amministrazione coincide, di regola, con il deposito del rendiconto annuale. È da tale momento che l’amministrazione ha la possibilità e l’obbligo di valutare, sul piano qualitativo e quantitativo, l’importo della spesa e la sua inerenza alle finalità istituzionali. La mancata previsione, nella disciplina regionale, dell’obbligo di depositare la documentazione giustificativa non impedisce la conoscibilità dell’antigiuridicità della spesa, poiché il rendiconto consente l’attivazione di ogni utile iniziativa di controllo. Ne consegue che il termine quinquennale di prescrizione decorre dal deposito del rendiconto e non dal disvelamento degli esiti delle indagini penali.

Il Fatto

La Procura regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Sardegna ha convenuto in giudizio un consigliere regionale, già Presidente e Tesoriere di un gruppo consiliare, per la gestione dei contributi pubblici erogati in favore del gruppo nel quinquennio 2004-2009.

Il giudice di primo grado lo ha condannato, a titolo di colpa grave, al pagamento di oltre trecentomila euro in favore della Regione, ritenendo non conforme alle regole l’impiego dei fondi vincolati. Il consigliere ha proposto appello, deducendo plurimi motivi, tra cui l’efficacia extrapenale dell’assoluzione nel giudizio penale per peculato e la prescrizione della pretesa risarcitoria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via preliminare, per il suo carattere assorbente, la questione della prescrizione del diritto al risarcimento. Il giudice territoriale aveva ancorato il dies a quo al disvelamento dell’illecito utilizzo delle somme, coincidente con la segnalazione di danno erariale trasmessa dalla Guardia di Finanza alla Procura contabile il 25 maggio 2015, con conseguente tempestività dell’invito a dedurre notificato l’11 ottobre 2019.

L’appellante sostiene invece che il termine debba decorrere dal deposito dei rendiconti annuali, collocati tra il 31 marzo 2005 e il 15 aprile 2009. La doglianza è accolta. La Corte richiama il principio secondo cui, nei casi di attività soggette a rendicontazione, la conoscibilità obiettiva del danno subito coincide con il deposito del rendiconto annuale, citando la Sez. III n. 353 del 21.11.2022 e la giurisprudenza ivi richiamata.

La disciplina applicabile è contenuta nella legge regionale Sardegna 7 aprile 1966, n. 2 e nelle deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, tra cui la n. 293 del 5 ottobre 1993, che prevede il deposito annuale del rendiconto e un controllo di regolarità ad opera del Collegio dei Questori. Tale rendiconto comprende una situazione finanziaria e una relazione illustrativa delle spese.

Ben que la disciplina non prevedesse l’obbligo di trasmettere la documentazione giustificativa, l’amministrazione avrebbe potuto verificare l’inerenza delle spese alle finalità del gruppo. La relazione illustrativa intestava all’Ufficio di Presidenza la potestà di valutare il merito della gestione dei fondi. La mancata previsione del deposito dei documenti di spesa non costituisce, dunque, impedimento alla conoscibilità dell’antigiuridicità.

Poiché i rendiconti furono depositati tra il 31.3.2005 e il 15.4.2009, l’invito a dedurre notificato l’11.10.2019 risulta oltre il quinquennio. L’appello è accolto e, in riforma della sentenza, il diritto al risarcimento è dichiarato prescritto. Le spese di difesa e di giudizio sono compensate ai sensi dell’art. 31, commi 2-3, c.g.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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