Resa del conto giudiziale del consegnatario universitario e obbligo di custodia (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 443 del 22.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili inventariati e messi in uso agli uffici destinatari, nonché di volumi e riviste di biblioteca e di beni immobili, è qualificabile come agente amministrativo e non come agente contabile. Ne deriva che egli non è soggetto all’obbligo di resa del conto giudiziale, con conseguente inammissibilità del giudizio di conto. Il debito di custodia, che fonda l’obbligo di resa del conto, presuppone il maneggio di denaro o di materie, con gestione di cassa o di magazzino, e la materiale disponibilità dei beni presso il soggetto incaricato. Il debito di vigilanza, che caratterizza l’agente amministrativo, ricorre quando i beni siano messi in uso mediante consegna agli utilizzatori per lo svolgimento dell’attività di servizio.

Il Fatto

Il giudizio di conto riguarda il rendiconto presentato dal consegnatario dei beni del Dipartimento di Giurisprudenza di un’università partenopea per l’esercizio finanziario 2020. Il conto elencava n. 3878 beni, consistenti prevalentemente in volumi e riviste, oltre a mobilio, macchinari e attrezzature informatiche, con indicazione dell’assegnatario.

Il magistrato designato, nella relazione di iscrizione a ruolo, ha rilevato l’insussistenza dell’obbligo di resa del conto e ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità o l’improcedibilità. Il consegnatario, con memoria, ha chiesto la declaratoria di improcedibilità, richiamando l’incertezza interpretativa sull’applicabilità del d.P.R. n. 254/2002 alle università. La Procura regionale ha concluso negli stessi termini.

La Motivazione della Corte

La questione sottoposta alla Sezione riguarda la sussistenza dell’obbligo di resa del conto giudiziale in capo al consegnatario per la gestione di beni mobili inventariati, di volumi e riviste e di beni immobili. Il collegio muove dall’art. 74 del r.d. n. 2440/1923, che impone il rendiconto agli agenti che abbiano maneggio di denaro o debito di materia.

La Corte distingue nettamente le due posizioni soggettive. I consegnatari per debito di custodia sono agenti contabili e sono obbligati alla resa del conto giudiziale; i consegnatari per debito di vigilanza sono agenti amministrativi e ne sono esclusi. Il debito di custodia si caratterizza per il maneggio di denaro o materie e, in quest’ultimo caso, per la gestione di cassa o di magazzino, come affermato dalla Sezione giurisdizionale Toscana n. 56 del 3.3.2016 e dalla Seconda Sezione Appello n. 963 dell’11.12.2017.

Secondo il collegio, sussiste l’obbligo di custodia solo quando i beni non siano stati dati in uso a dipendenti o terzi, ma si trovino nella materiale disponibilità del soggetto incaricato, tenuto alla loro conservazione. Ricorre invece la vigilanza quando i beni, previamente inventariati, siano messi in uso mediante consegna agli utilizzatori per lo svolgimento dell’attività di servizio, ed è in tal caso richiesto il conto amministrativo.

Su questa base la Sezione esclude l’obbligo di resa del conto per gli impianti, i macchinari, le attrezzature, i mobili e gli arredi assegnati all’ufficio destinatario. Quanto ai beni immobili, l’incompatibilità con il debito di custodia è affermata richiamando la Sezione giurisdizionale Friuli Venezia Giulia n. 17 del 17.2.2014, la Sezione giurisdizionale Abruzzo n. 102 del 15.10.2015 e la Sezione giurisdizionale Trentino Alto Adige n. 39 del 21.9.2017: il conto eventualmente reso è di natura amministrativa e non giudiziale.

Analoga conclusione vale per i volumi e le riviste. Ai sensi dell’art. 7 del r.d. n. 827/1924, sono considerati immobili, agli effetti della compilazione degli inventari, anche le biblioteche con le raccolte scientifiche che vi si contengono. Il convenuto è dunque qualificabile come agente amministrativo e, come tale, non è soggetto all’obbligo di resa del conto giudiziale, con conseguente inammissibilità del giudizio. Stante la pronuncia in rito, non vi è luogo a statuire sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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