Responsabilità erariale da contributi agricoli e valenza unitaria del Piano di Sviluppo (Corte dei Conti Sez. II App. n. 181 del 01.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di contributi pubblici destinati al finanziamento di un Piano di Sviluppo Aziendale, la verifica della legittimità dell’esborso non può esaurirsi nel riscontro della mera veridicità della spesa documentata, ma deve appuntarsi sulla congruità di ciò che è stato realizzato rispetto al progetto risultato assegnatario delle risorse, unico indice sintomatico della coerenza dell’erogazione alle finalità pubbliche. La valenza unitaria del Piano di Sviluppo Aziendale impedisce di attribuire autonomo rilievo a una singola posta di spesa: una volta frustrato lo scopo unitariamente perseguito per effetto dello sviamento complessivo del contributo, anche l’acquisto realmente avvenuto di un macchinario destinato al processo produttivo costituisce esborso indebito e dannoso. Nel giudizio di responsabilità amministrativa non opera il principio penale dell’oltre il ragionevole dubbio, ma quello della preponderanza dell’evidenza, con autonoma valutazione delle prove atipiche provenienti da altro processo e piena autonomia dei giudizi penale e contabile.

Il Fatto

La vicenda prende avvio dal finanziamento concesso a un giovane imprenditore agricolo nell’ambito della Misura 6, sottomisura 6.1, del PSR 2014-2020, destinato alla costituzione di nuove aziende agricole. Le risorse erano subordinate alla corretta attuazione di un Piano di Sviluppo Aziendale (PSA) che prevedeva la messa a coltura di superfici dichiarate come incolte, mediante dissodamento e spietramento. La Regione aveva erogato una prima tranche e, a saldo, un ulteriore importo, previa relazione del tecnico incaricato attestante l’esecuzione dei lavori secondo il progetto originario.

Un’indagine del Nucleo Investigativo della Polizia Ambientale e Agroalimentare accertava che i lavori erano già stati eseguiti anni prima della domanda, con variazione di qualità di coltura già registrata. La Sezione giurisdizionale per la Basilicata riconosceva la responsabilità del beneficiario e del tecnico, oltre a quella di un appuntato forestale, di un funzionario e del direttore dell’Ente Parco, per il contributo causale al rilascio del nulla osta. La decisione era impugnata con appello principale della Procura generale e con appelli incidentali delle parti private.

La Motivazione della Corte

Sulla impugnazione della Procura, la Sezione centrale d’appello osserva che la motivazione di primo grado è affetta da illogicità laddove ha ravvisato un interesse pubblico specifico e distinto rispetto a quello che sottende l’intero finanziamento. Non esiste, secondo la Corte, un interesse autonomo connesso al solo acquisto del macchinario: ciò che rileva è il progetto come dettagliato nel PSA, la cui completa attuazione costituisce l’unico indice della congruità dell’esborso. Poiché le coltivazioni asseritamente da implementare erano già impiantate, la spesa per il macchinario, sebbene realmente sostenuta, non ha apportato alcun miglioramento nell’ottica del programma progettuale, integralmente sviato. L’appello principale è pertanto accolto e l’importo del danno elevato all’intero contributo.

Quanto agli appellanti principali, la tesi dell’aiuto forfettario non è condivisa. La contestazione non riguarda l’omessa rendicontazione né la natura del contributo, ma l’incoerenza del risultato rispetto al PSA. Dagli atti emerge in maniera incontestabile che i lavori erano già stati eseguiti, come confermato dalle ortofoto e dalla sentenza penale di condanna. Infondata è anche l’eccezione sull’avvenuto recupero del contributo, poiché risulta emesso solo un provvedimento di sospensione degli ulteriori aiuti.

Sugli appelli incidentali degli altri tre, il Collegio ricostruisce la disciplina dei rapporti tra giudizio penale e contabile. Nel giudizio contabile non opera la regola dell’oltre il ragionevole dubbio, bensì quella della preponderanza dell’evidenza. Il principio di autonomia dei giudizi non impedisce l’utilizzazione del materiale probatorio proveniente da altro processo, comprese le prove atipiche, secondo il prudente apprezzamento del giudice. Ne deriva l’inammissibilità, per divieto di nova in appello, dell’eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni fondata sull’art. 270 cod. proc. pen., disposizione non invocabile nel processo contabile.

Nel merito, la Corte accoglie gli appelli del funzionario, del direttore del Parco e dell’appuntato forestale. Il nulla osta dell’Ente Parco non aveva funzione autorizzativa né costituiva presupposto dell’erogazione del contributo, ma era destinato solo a prescrivere le modalità di esecuzione dei lavori in area protetta. Non risulta provato che i tre fossero consapevoli dell’avvenuta esecuzione dei lavori anteriormente alla domanda, né che avessero agevolato il conseguimento del finanziamento. L’assoluzione in sede penale, pur non vincolante, concorre con l’assenza di un provato apporto causale alla produzione del danno. In riforma parziale della sentenza, la condanna è limitata al beneficiario e al tecnico, con proscioglimento degli altri appellanti e rifusione delle spese a carico delle amministrazioni di appartenenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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