Pensione reversibilità all’orfano inabile a carico: onere probatorio e documentazione INPS (Corte dei Conti Sez. giur. Liguria n. 87 del 15.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di pensione di reversibilità spettante all’orfano maggiorenne, il diritto presuppone il concorso di tre requisiti: l’inabilità a proficuo lavoro, la vivenza a carico del genitore defunto e il mancato superamento dei limiti di reddito previsti per la concessione della pensione agli invalidi civili totali. La prova di tali requisiti, pur incombendo sul ricorrente ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., può essere desunta dal riconoscimento di invalidità civile con totale e permanente inabilità lavorativa e dalla documentazione attestante la percezione della prestazione assistenziale, non imponibile fiscalmente. Il convenuto che si limiti a dedurre genericamente l’insussistenza dei requisiti, senza allegazioni contrarie, non assolve l’onere di contestazione specifica.
Il Fatto
La ricorrente agisce per il riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità derivante dal padre defunto. La madre aveva presentato istanza all’INPS, includendo la richiesta in favore della figlia, con il genitore convivente e dalla quale dipendeva economicamente, essendo titolare esclusivamente di assegno di invalidità civile.
L’INPS respingeva la domanda per assenza del requisito di inabilità al momento del decesso del dante causa; il ricorso al Comitato provinciale veniva rigettato. Il Tribunale della Spezia, adito in sede lavoristica, dichiarava il difetto di giurisdizione a favore della Corte dei conti. La ricorrente ha quindi riassunto il giudizio avanti la Sezione giurisdizionale per la Liguria.
La Motivazione della Corte
In via pregiudiziale la Sezione esamina la validità del rapporto processuale sotto il profilo del rispetto del termine per la riassunzione, ex art. 17, comma 2, c.g.c. La sentenza declinatoria è stata depositata il 17 aprile 2025; non risulta agli atti la data di irrevocabilità, ma il ricorso è stato depositato il 30 aprile 2025 e l’azione è pertanto ritenuta tempestiva.
Confermata la giurisdizione esclusiva della Corte in materia pensionistica, in conformità dell’art. 13 r.d. n. 1214/1934, il giudice ricostruisce la disciplina applicabile. L’art. 22 della legge n. 903/1965 attribuisce il diritto alla pensione di reversibilità al figlio di qualunque età riconosciuto inabile al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso; la condizione di inabilità è definita dall’art. 8 della legge n. 222/1984 come assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Il d.P.R. n. 1092/1973 stabilisce che la pensione di riversibilità spetta agli orfani maggiorenni inabili a proficuo lavoro, conviventi a carico del pensionato e nullatenenti (art. 82, comma 1); gli orfani si considerano a carico quando il defunto forniva loro, in tutto o in parte preponderante, i necessari mezzi di sussistenza (art. 85, comma 1). L’art. 24, comma 6, legge n. 41/1986 richiama, per il limite di reddito, quello previsto per le pensioni agli invalidi civili totali di cui all’art. 12 legge n. 118/1971.
Nel merito, la documentazione attorea dimostra il riconoscimento di invalidità civile con totale e permanente inabilità lavorativa (verbale della Commissione medica legale del 21.6.2022), la non autosufficienza accertata in sede di visita di controllo e l’appartenenza al nucleo familiare del genitore anche al momento del decesso. È inoltre versato il provvedimento INPS di concessione della prestazione assistenziale, non imponibile fiscalmente.
L’INPS si è limitato a dedurre genericamente l’insussistenza dei requisiti, senza allegazioni di segno contrario. Il ricorso è pertanto accolto, con riconoscimento del diritto dal giorno successivo alla morte del dante causa, giusta art. 191, comma 2, d.P.R. n. 1092/1973, e condanna dell’Istituto alla liquidazione, con accessori determinati secondo il criterio delle Sezioni riunite n. 10/2002/QM. Le spese seguono la soccombenza.
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Nota della Redazione
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