Parere positivo su società in house per gestione rifiuti (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 168 del 12.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
La funzione di controllo attribuita alla Corte dei conti dall’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175/2016, come novellato dall’art. 11, comma 1, lett. a), legge n. 118/2022, si colloca nel passaggio tra la fase pubblicistica di determinazione della volontà dell’ente e quella privatistica di attuazione mediante gli strumenti societari. Il sindacato investe i presupposti giuridici ed economici della scelta di assumere la qualità di socio, nuova o indiretta. L’atto deliberativo deve recare analitica motivazione su necessità della società, convenienza economica, sostenibilità finanziaria, compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità e con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato. Il parere positivo non esime l’ente dal monitorare l’evolversi della situazione economica della società e dall’assicurare gli accantonamenti a tutela dell’equilibrio di bilancio.
Il Fatto
Il Comune di Castelnuovo del Garda ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per il Veneto la deliberazione consiliare con cui ha preso atto della scelta del Consiglio di bacino Verona Nord di affidare in house alla costituenda Newco SpA il servizio pubblico economico a rete di gestione integrata dei rifiuti urbani tra i cinquantotto comuni del bacino.
Il Comune partecipa alla Newco in via indiretta, per il tramite della società in house Azienda Gardesana Servizi SpA, della quale è socio con una quota pari al 5% e sulla quale esercita il controllo analogo. L’operazione comporta per l’ente un onere di euro 140.050,56, con specifica previsione nel bilancio 2025/2027. L’atto è stato sottoposto a consultazione pubblica, senza osservazioni, ed è corredato dai pareri di regolarità tecnica e contabile e dal parere del revisore.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce anzitutto il perimetro della nuova funzione di controllo, richiamando le Sezioni riunite n. 16/QMIG/2022 e n. 19/SSRRCO/QMIG/2022: il sindacato riguarda la costituzione di società e l’acquisto di partecipazioni, non le operazioni societarie straordinarie compiute nella qualità di socio. La fattispecie rientra tra le ipotesi scrutinabili, poiché all’esito dell’operazione il Comune acquista la qualità di socio, sia pure in via indiretta.
La Corte rileva che la scelta dell’affidamento in house è ascrivibile al Consiglio di bacino, in forza della disciplina statale e regionale: il d.lgs. n. 201/2022, il d.lgs. n. 152/2006, l’art. 3-bis, comma 1, d.l. n. 138/2011 e la l.r. Veneto n. 52/2012. Ne deriva che residuano scarsi margini di discrezionalità in capo all’ente procedente, chiamato comunque ad aderire alla modalità di gestione individuata dal Consiglio di bacino.
Sul piano dei requisiti, l’atto rispetta i vincoli tipologici dell’art. 3 Tusp e finalistici dell’art. 4 Tusp, essendo l’attività riconducibile alla produzione di un servizio di interesse generale. Quanto alla sostenibilità finanziaria, la Sezione ne accerta il profilo oggettivo nel Piano economico finanziario asseverato, con crescita dell’EBITDA e margine di struttura stabile; sul profilo soggettivo, la copertura della spesa è garantita in bilancio, ma mancano nella delibera le specifiche indicazioni sul rispetto dell’equilibrio di bilancio in chiave prospettica. Resta in capo all’ente il compito di monitorare l’evolversi della situazione economica e di assicurare gli accantonamenti.
La Corte ritiene congrua anche la motivazione su convenienza economica ed efficienza, espressa mediante rinvio per relationem alla relazione di settore e al PEF, che contengono l’analisi di benchmark con confronto tra forme di affidamento, fabbisogni standard e dati ISPRA. Il parere è quindi positivo, con le precisazioni dei paragrafi 3.3 e 3.5, permanendo in capo all’ente la responsabilità di garantire la sostenibilità e la compatibilità dell’intervento con la disciplina europea.
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Nota della Redazione
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