Abolitio criminis dell’abuso d’ufficio non travolge il giudicato contabile risarcitorio (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 113 del 11.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’abolitio criminis del reato di abuso d’ufficio, conseguente all’abrogazione dell’art. 323 cod. pen. ad opera dell’art. 1, comma 1, lett. a), n. 2, lett. b), della legge n. 114 del 9.8.2024, non travolge il giudicato contabile di condanna al risarcimento del danno all’immagine. La pronuncia della Corte dei conti costituisce effetto civile della fattispecie penale e non è suscettibile di incisione per effetto della cessazione degli effetti penali, operante, ai sensi dell’art. 2, comma 2, cod. pen. e dell’art. 25, comma 2, Cost., nel solo ambito penale. La revocazione ex art. 202, comma 1, lett. g), c.g.c. è esperibile solo se la sentenza è contraria a una pronuncia precedente avente autorità di cosa giudicata tra le parti: il contrasto con un provvedimento successivo non integra il presupposto, e il rimedio, di natura ordinaria, è soggetto ai termini dell’art. 178 c.g.c.
Il Fatto
Il ricorrente era stato condannato dalla Sezione giurisdizionale per la Lombardia, con sentenza n. 58 del 25.2.2022, al risarcimento del danno all’immagine cagionato al Ministero della Giustizia, in conseguenza di condotte illecite tenute nell’esercizio delle funzioni di giudice onorario e sanzionate in sede penale per abuso d’ufficio. Quella sentenza non era stata impugnata ed era passata in giudicato.
Dopo l’abrogazione del reato, il ricorrente otteneva dal Giudice dell’Esecuzione penale la revoca delle sentenze di condanna, non essendo la fattispecie più prevista come reato. Ha quindi chiesto la revoca della sentenza contabile n. 58/2022, sostenendo che il venir meno del presupposto penale e il contrasto con il provvedimento di revoca del giudice penale integrano il motivo di cui all’art. 202, comma 1, lett. g), c.g.c.. La Procura regionale ha eccepito la tardività e l’insussistenza del presupposto, chiedendo l’inammissibilità o il rigetto.
La Motivazione della Corte
La Sezione affronta direttamente il merito, in assenza di questioni preliminari, e dichiara il ricorso inammissibile. Il punto di partenza è la natura tassativa dei casi di revocazione previsti dall’art. 202 c.g.c., richiamando sul punto la giurisprudenza contabile e, più in generale, la tassatività dei casi di revocazione dell’art. 395 cod. proc. civ..
Il motivo invocato richiede che la sentenza sia contraria ad altra pronuncia precedente avente tra le parti autorità di cosa giudicata, purché sulla relativa eccezione non si sia già pronunciato. Nel caso concreto, però, il provvedimento assunto come contrario è successivo e non precedente: il presupposto difetta strutturalmente.
La Sezione aggiunge un secondo profilo di inammissibilità: l’art. 202, comma 1, lett. g), c.g.c. configura un’ipotesi di revocazione ordinaria, espressamente assoggettata, dal comma 3 della stessa disposizione, ai termini di impugnazione dell’art. 178 c.g.c. Il ricorso risulta pertanto anche tardivo.
Nel merito, in via ulteriore, la Corte osserva che l’abolizione del reato ha prodotto effetti nel solo ambito penale, in applicazione dei principi costituzionali e dell’art. 2, comma 2, cod. pen., determinando la cessazione della condanna e degli effetti penali. Ciò non consente il superamento del giudicato giuscontabile sul risarcimento dei danni subiti dall’amministrazione, poiché la condanna ha rilevato quale effetto civile della fattispecie penale, insuscettibile di incisione per effetto dell’abolitio criminis. Sul punto la Sezione richiama le Sezioni Unite penali n. 46688 del 2016 e, con specifico riguardo alla responsabilità erariale, la Corte conti, Sez. Toscana, n. 4 del 2025.
Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese, liquidate in euro 48,00.
Nota della Redazione
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