Improcedibile il conto economale privo dei dati di carico e discarico (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 185 del 23.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, l’obbligo di resa posto a carico dell’agente contabile si adempie soltanto mediante una rendicontazione che rappresenti i risultati della gestione con i movimenti in entrata e in uscita analiticamente descritti, per importi, titoli e causali, con distinzione delle partite di carico e di quelle a discarico, in modo da consentire il raccordo con le scritture contabili dell’Ente. Il conto che si riduca a mera elencazione dei buoni economali, privo degli elementi previsti dall’art. 616 r.d. n. 827/1924, è improcedibile ai sensi dell’art. 139, comma 2, e dell’art. 140, comma 3, c.g.c., poiché non è giustiziabile. È irrilevante la documentazione integrativa depositata dopo la fissazione dell’udienza, non prevedendo l’art. 148 c.g.c. la produzione documentale dell’Amministrazione in tale fase. L’accertata assenza di ammanchi non sana il difetto di resa e non consente il discarico.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda la gestione della cassa economale di un Comune per l’esercizio finanziario 2019, affidata a un agente contabile. Con relazione del magistrato istruttore, depositata nel marzo 2025, è stata chiesta la declaratoria di improcedibilità e/o inammissibilità del conto, con trasmissione degli atti al P.M.
Il conto depositato consisteva in una mera elencazione di sessanta buoni economali per un importo complessivo di euro 1.971,46, relativi al periodo febbraio-dicembre 2019. L’agente contabile si è costituito eccependo la natura meramente formale delle irregolarità e deducendo la piena corrispondenza tra riscosso e versato, con conseguente assenza di ammanchi, chiedendo il discarico. La Procura regionale ha aderito alla richiesta di improcedibilità.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dalla funzione del giudizio di conto, regolato dagli artt. 137 e ss. c.g.c., che ha ad oggetto la gestione dell’agente contabile ed è finalizzato a determinare il corretto rapporto di debito e credito verso l’Ente, attraverso l’accertamento obiettivo della regolarità della gestione.
Il conto in esame non ricalca il modello 23 approvato con il d.p.r. n. 194/1996 e difetta degli elementi indefettibili richiamati dagli artt. 616 e 617 r.d. n. 827/1924: i mandati di costituzione dell’anticipazione e dell’eventuale reintegro, gli estremi dei mandati di pagamento correlati ai buoni emessi, l’importo dell’eventuale restituzione dell’anticipazione residuata con gli estremi della reversale. Manca ogni chiarimento sull’anticipazione iniziale e sulla posta di restituzione.
La Corte richiama il principio secondo cui è imprescindibile che dall’aggregato documentale si possa desumere, ricostruire e tracciare inequivocabilmente la gestione contabile delle spese, dei reintegri e dei saldi finali (Sez. Giur. Marche n. 89/2023). Nel caso concreto tale risultato non è raggiunto dal sistema di rendicontazione predisposto.
Non emergono con evidenza ammanchi o profili di responsabilità erariale. Tuttavia resta inadempiuto l’obbligo di resa del conto, consistente nella rappresentazione dei risultati della gestione con i movimenti analiticamente descritti. La compilazione ex post di un modello 23, per quanto apprezzabile, resta lontana dall’aggregato documentale richiesto per ritenere procedibile il conto.
È irrilevante la documentazione integrativa depositata dopo la fissazione dell’udienza, poiché il giudizio non è iscritto al ruolo per un provvedimento interlocutorio o per una sentenza dichiarativa di irregolarità, e l’art. 148 c.g.c. non prevede la produzione di documenti nella fase di iscrizione a ruolo (Sez. Giur. Calabria n. 410/2020 e n. 178/2022). Il conto è pertanto improcedibile e la declaratoria non consente il discarico, restando l’agente responsabile della gestione con obbligo di far pervenire il nuovo conto sui modelli ufficiali.
Nota della Redazione
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