Acquisto di partecipazione in ATL e onere di motivazione analitica ex art. 5 TUSP (Corte dei Conti Sez. contr. Piemonte n. 86 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’adesione di un Comune a un’Azienda Turistica Locale (ATL) già partecipata dall’Unione Montana di cui il Comune fa parte non configura una partecipazione diretta o indiretta preesistente, poiché l’Unione Montana è un ente territoriale autonomo e distinto, non assimilabile a un organismo strumentale o controllato. Ne consegue che l’acquisto della partecipazione comporta per il Comune l’assunzione ex novo della qualifica di socio ed è soggetto al controllo della Corte dei conti ex art. 5, commi 3 e 4, d.lgs. n. 175/2016. La previsione legislativa regionale che autorizza i Comuni all’adesione alle ATL attenua, ma non elimina, l’onere di motivazione analitica, che deve essere soddisfatto con indicazioni specifiche su necessità della società, sostenibilità finanziaria, convenienza economica e compatibilità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato.
Il Fatto
Il Comune di Costigliole Saluzzo, Comune turistico della Regione Piemonte appartenente all’Unione Montana Valle Varaita, ha deliberato l’adesione all’Azienda Turistica Locale del Cuneese, società consortile a responsabilità limitata, mediante acquisto di una quota iniziale pari a € 532,57. La società risulta già partecipata da alcuni Comuni dell’Unione Montana, ma non dal Comune richiedente. L’atto è stato trasmesso alla Sezione regionale di controllo per il Piemonte ai sensi dell’art. 5, commi 3 e 4, TUSP.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la sussistenza del presupposto per l’esercizio del controllo, escludendo che la partecipazione dell’Unione Montana alla ATL configuri una partecipazione indiretta del Comune. Secondo la pronuncia nomofilattica delle Sezioni Riunite n. 19/2022/QMIG, l’art. 5, comma 3, TUSP si applica ai soli momenti in cui l’amministrazione entra per la prima volta in relazione con una realtà societaria. L’Unione Montana, ente pubblico territoriale dotato di autonomia politica, statutaria e finanziaria, non è un organismo partecipato dal Comune, sicché l’acquisto della quota determina l’assunzione ex novo della qualifica di socio.
Nel merito, la delibera è risultata carente sotto molteplici profili. Quanto alla necessità della società, intesa in senso relativo come maggiore idoneità della partecipazione rispetto a forme alternative di gestione, la motivazione si limita a qualificare l’adesione come “strumento utile”, senza svolgere un’istruttoria comparativa sulle soluzioni alternative o valutare l’adeguatezza dell’attuale organizzazione del servizio turistico.
In ordine alla sostenibilità finanziaria, richiamando la doppia accezione oggettiva e soggettiva delineata dalle Sezioni Riunite n. 16/2022/QMIG, il Collegio ha rilevato l’assenza di analisi di fattibilità, di esame dei bilanci di esercizio e di valutazione dei costi di funzionamento dell’organismo societario. La delibera si limita a indicare l’importo della quota e il moltiplicatore massimo applicabile, senza alcun riferimento alla situazione economico-finanziaria della società target.
Quanto alla convenienza economica e alla compatibilità con la disciplina europea sugli aiuti di Stato, la Corte ha evidenziato la mancanza di analisi comparative sui costi e benefici delle diverse forme di gestione, nonché l’assenza di qualsivoglia valutazione sulla rilevanza dell’operazione ai sensi degli artt. 107 e 108 TFUE. Infine, è stata censurata l’omissione delle forme di consultazione pubblica previste dall’art. 5, comma 2, TUSP, non potendo la pubblicazione all’albo pretorio assolvere a tale onere, in quanto atto successivo all’approvazione della delibera.
La Corte ha pertanto espresso parere di non conformità della deliberazione agli oneri motivazionali prescritti, rammentando che l’amministrazione, ove intenda procedere ugualmente all’acquisizione, dovrà motivare analiticamente le ragioni del discostamento e darne pubblicità sul proprio sito istituzionale, a norma dell’art. 5, comma 4, ultimo periodo, TUSP.
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Nota della Redazione
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