Responsabilità erariale per indebita maggiorazione dell’incentivo da biomasse (Corte dei Conti Sez. I App. n. 2 del 08.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice contabile, nel giudizio di responsabilità per danno erariale, conserva piena autonomia rispetto all’esito del processo penale: l’assoluzione per insussistenza dei fatti non vincola il giudice contabile quando residui una non completa sovrapposizione tra condotte penalmente rilevanti e condotte produttive di danno erariale. In tema di incentivi all’energia da biomasse, la quota non riconoscibile per difetto dei requisiti della filiera corta è limitata al solo differenziale premiale del coefficiente K=0,5 e non si estende all’intero incentivo K=1,8 comprensivo della quota base K=1,3. Il privato percettore di contributi pubblici e il dipendente che si intrometta in forma di attiva cooperazione nella causazione del danno sono attratti nella giurisdizione contabile, con eventuale affermazione di una responsabilità in via sussidiaria.
Il Fatto
La Procura regionale ha citato la società appellante, i suoi amministratori di diritto e di fatto e un dirigente, contestando un danno erariale di oltre 60 milioni di euro per l’indebita percezione dei contributi pubblici erogati dal Gestore dei Servizi Energetici per la produzione di energia elettrica da biomasse. Secondo l’accusa, mediante documentazione non veritiera sulla tracciabilità del combustibile, la società avrebbe ottenuto il massimo coefficiente moltiplicativo K=1,8 per gli anni 2018-2020.
La Sezione regionale, con sentenza n. 133/2023, ha condannato in solido i convenuti per la sola quota premiale dello 0,5 riferita al 2018, pari a euro 6.955.517,41, escludendo la maggiorazione per gli anni successivi. Avverso tale pronuncia hanno proposto appello principale la società e due amministratori, appello incidentale il dirigente e appello incidentale la Procura regionale, che ha insistito per l’intero importo.
La Motivazione della Corte
La Sezione riunisce i tre appelli e affronta anzitutto l’eccezione difensiva fondata sulla sentenza penale di assoluzione. Il Collegio richiama il criterio di autonomia tra accertamenti penali e contabili, già espresso dalle Sezioni riunite n. 1/2017: gli atti formati in sede penale divengono atti del giudizio contabile e la loro valutazione spetta al giudice della responsabilità amministrativa.
Nel caso concreto residua una non completa sovrapposizione tra rilievo penale e rilievo contabile. La materialità dei fatti emerge dall’annotazione conclusiva della Guardia di Finanza e trova conferma indiretta nella sentenza del Tribunale di Pavia che ha condannato il fornitore per truffa ai danni della stessa società, per aver falsificato la documentazione contrattuale sulla provenienza della biomassa.
Quanto alla quantificazione del danno, la Corte respinge l’appello della Procura regionale. L’incentivo si scompone in una quota base K=1,3 e in una quota premiale K=0,5. Ove la biomassa non possieda i requisiti della filiera corta, la parte non riconoscibile è il solo differenziale premiale. Il Gestore dei Servizi Energetici ha del resto riattivato la convenzione nei limiti della tariffa base, confermando implicitamente la scindibilità delle due componenti.
Sulla posizione del dirigente, la Sezione ritiene sussistente la giurisdizione contabile. Il rapporto di servizio è quello instaurato con il datore di lavoro privato e, in via mediata, con l’ente erogatore dei contributi. Il dirigente, responsabile degli approvvigionamenti, è stato amministratore di fatto e non semplice esecutore, per aver consentito l’ingresso di carichi non conformi e “coperto” le attestazioni relative.
Il Collegio esclude la violazione del ne bis in idem, di cui all’art. 4 del protocollo 7 CEDU, richiamando la giurisprudenza della Corte EDU sulla natura essenzialmente risarcitoria del giudizio contabile. Respinge inoltre l’eccezione sul rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE. Tuttavia, per la qualifica rivestita e per il fine perseguito, senza beneficio diretto, la responsabilità del dirigente viene riqualificata in via sussidiaria. Gli appelli principali e incidentali sono respinti, con conferma della sentenza di primo grado e compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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