Responsabilità erariale del medico per omessa diagnosi di ictus (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 8 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il sanitario che, in presenza di un quadro clinico critico, ometta gli accertamenti diagnostici necessari e dimetta il paziente con diagnosi generica risponde per colpa grave del danno erariale cagionato all’azienda sanitaria dal risarcimento corrisposto al danneggiato. La disciplina applicabile è quella vigente al momento del fatto generatore del danno, coincidente con il comportamento contestato al sanitario, e quindi, per gli eventi successivi al 1° aprile 2017, esclusivamente la legge n. 24/2017. Il nesso causale nel processo contabile è accertato secondo il criterio del più probabile che non, con piena utilizzabilità degli elementi probatori acquisiti in altri giudizi. La sanzione accessoria di cui all’art. 9, comma 5, legge n. 24/2017 è inammissibile per difetto di interesse quando il sanitario, per età, non possa più essere preposto a incarichi professionali superiori.
Il Fatto
Un paziente di quarantacinque anni si presenta in mattinata presso un Presidio Territoriale d’Emergenza accusando cefalea intensa e difficoltà di deambulazione. Il medico di turno diagnostica una semplice ipertensione, somministra un ansiolitico e dimette il paziente. In serata il peggioramento dei sintomi induce il ricorso al Pronto Soccorso di un ospedale civile, ove si rilevano ipostenia agli arti di sinistra e valori pressori elevati; il trasferimento in Neurologia conduce alla diagnosi di ictus cerebrale ischemico lacunare a sede talamica destra. Il paziente riporta emiplegia sinistra con invalidità permanente accertata.
Il danneggiato ottiene la condanna al risarcimento nei confronti dell’azienda sanitaria, prima con ordinanza ex art. 186 quater cod. proc. civ. e poi in appello. L’azienda corrisponde complessivamente euro 275.378,10 tra risarcimento e spese legali. Il Procuratore regionale contabile agisce per la traslazione del danno sulla sanitario, imputandole la condotta gravemente colposa. La convenuta, regolarmente evocata, non si costituisce.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio dichiara la contumacia della convenuta, riscontrando la validità e la perfezione delle notificazioni dell’invito a dedurre e dell’atto di citazione, effettuate presso l’indirizzo di residenza con il rito dell’art. 139 cod. proc. civ., nonché l’omesso ritiro dell’avviso di giacenza.
Nel merito, la questione centrale riguarda l’individuazione della disciplina applicabile e la configurabilità della colpa grave. Il Collegio afferma che il momento rilevante è il fatto generatore del danno, coincidente con il comportamento contestato al sanitario, verificatosi il 16 aprile 2019: trova quindi applicazione la sola legge n. 24/2017. La Corte ricostruisce la ratio della legge Gelli-Bianco, volta a rafforzare la posizione del sanitario mediante tempestivi obblighi di comunicazione, a pena di inammissibilità delle successive azioni di rivalsa e di responsabilità amministrativa; nel caso concreto l’azienda aveva informato la sanitario della pendenza del giudizio civile, senza che questa vi partecipasse.
Sul nesso causale, il Collegio distingue il processo contabile da quello penale: nel primo vige il criterio della preponderanza dell’evidenza o del più probabile che non, richiamando le pronunce di legittimità e la giurisprudenza contabile più recente. Il giudice contabile può formare il proprio convincimento su prove anche atipiche, compresi i provvedimenti civili e penali, le relazioni peritali e le CTU di altri processi.
Quanto alla colpa grave, la Corte richiama il concetto di inescusabile violazione delle regole di esperienza, valutato secondo il parametro dell’agente avveduto e coscienzioso, e cita le Sezioni Unite n. 8870 del 2018. Il sanitario deve essere preparato, aggiornato e capace di scelte adeguate in relazione al grado di specializzazione e alle difficoltà operative. Nel caso di specie, l’omessa richiesta di approfondimenti a fronte di un quadro critico, la diagnosi generica e la redazione di un verbale carente integrano la grave negligenza.
Il Collegio condivide integralmente il parere del collegio peritale del giudice civile, ritenendo accertato il nesso causale secondo il criterio del più probabile che non. Il danno viene quantificato in euro 275.378,10, rientrante nel massimale dell’art. 9, comma 6, legge n. 24/2017. È invece dichiarata inammissibile per difetto di interesse la domanda di applicazione della sanzione accessoria dell’art. 9, comma 5, poiché la sanitario, per la sua età, non può più essere preposta a incarichi professionali superiori in strutture pubbliche.
Nota della Redazione
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