Corte dei conti accerta dipendenza da causa di servizio per pensione privilegiata (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 23 del 21.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’accertamento della dipendenza di un’infermità da causa di servizio, richiesto dal soggetto che non goda ancora di alcun trattamento pensionistico, rientra nella giurisdizione della Corte dei conti e non in quella del giudice del rapporto di lavoro. Per il principio dell’unicità di cui all’art. 12 del d.P.R. 461/2001, tale accertamento è rilevante ai fini della corresponsione di un trattamento pensionistico privilegiato, ancorché futuro. Il provvedimento amministrativo di diniego assume valenza di mero presupposto di ammissibilità della domanda. Il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio è atto endoprocedimentale, privo del requisito della lesività immediata: ad esso non spetta legittimazione passiva.

Il Fatto

Il ricorrente, arruolato nell’Esercito Italiano e congedato con il grado di ufficiale, aveva prestato servizio per anni in condizioni climatiche rigide e in aree disagiate. Nel 2004 aveva chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità “bronchite cronica con deficit ventilatorio a prevalente componente ostruttiva di grado moderato”, con richiesta di equo indennizzo.

La competente commissione medica aveva ascritto l’infermità all’ottava categoria della tabella A. Il Comitato di verifica per le cause di servizio del Ministero dell’economia aveva però espresso parere negativo, attribuendo la patologia a fatti flogistici da cause diverse e a una predisposizione costituzionale. Il Ministero della Difesa aveva quindi respinto l’istanza. Il ricorrente ha impugnato il diniego davanti alla Corte dei conti, chiedendo l’accertamento della dipendenza da causa di servizio e la riqualificazione del trattamento di privilegio.

La Motivazione della Corte

Il Ministero della Difesa ha eccepito il difetto di giurisdizione in favore del giudice del lavoro, sostenendo che l’accertamento richiesto attiene a un fatto del rapporto di servizio. La Corte ha respinto l’eccezione: la domanda è volta al precipuo accertamento della dipendenza da causa di servizio quale necessario presupposto di un futuro trattamento pensionistico di privilegio. Richiamando l’orientamento delle Sezioni Riunite n. 12/2023, il giudice ha affermato che tale accertamento rientra nella propria giurisdizione per il principio dell’unicità di cui all’art. 12 del d.P.R. 461/2001, a prescindere da altro rilievo attuale sul rapporto di servizio.

È stata parimenti rigettata la richiesta di integrazione del contraddittorio con il Ministero dell’economia, quale amministrazione di appartenenza del Comitato di verifica. I pareri tecnici previsti dalla legge sono atti di natura endoprocedimentale, da tenere distinti dal provvedimento conclusivo e privi di lesività immediata. Agli organi medico-legali che partecipano al procedimento non può dunque riconoscersi legittimazione passiva, secondo consolidata giurisprudenza contabile richiamata dalla decisione.

La Corte ha inoltre respinto le eccezioni dell’INPS di inammissibilità e improponibilità dell’azione, in quanto relativa a un mero accertamento di fatto in assenza di trattamento pensionistico in godimento. La richiamata pronuncia delle Sezioni Riunite ha affermato l’ammissibilità della domanda di accertamento anche per i soggetti ancora in servizio, riconoscendone l’interesse al ricorso.

Nel merito, il ricorso è stato respinto. L’accertamento del nesso causale tra infermità e servizio riposa su valutazioni medico-legali, per le quali la Corte si è avvalsa del collegio medico-legale dell’azienda ospedaliera. La relazione, depositata all’esito di accertamenti clinici e documentali e di visita diretta, ha concluso per l’assenza di comprovabile dipendenza della patologia da causa di servizio.

Il consulente ha richiamato il principio secondo cui nella nozione di concausa efficiente e determinante rientrano solo fatti ed eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, con esclusione dei disagi e delle fatiche connaturati alla vita militare. L’esposizione a climi freddi rientra tra le attività proprie e ordinarie del servizio. Le osservazioni del consulente di parte, che ribadivano il ruolo del fattore climatico, non hanno modificato le conclusioni definitive. La Corte ha quindi dichiarato l’insussistenza dei presupposti richiesti, condannando il ricorrente alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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