Cumulo gratuito dei contributi NASpI per la pensione anticipata del dipendente pubblico (Corte dei Conti Sez. II App. n. 27 del 03.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il dipendente pubblico con contratto a tempo determinato che, dopo aver ricongiunto i propri contributi nella gestione dei dipendenti pubblici, abbia percepito la NASpI, ha diritto alla valorizzazione della relativa contribuzione figurativa ai fini del trattamento pensionistico anticipato. L’art. 12 del D.lgs. n. 22/2015 riconosce tale contribuzione per il diritto e per la misura della pensione, a prescindere dalla preesistente copertura obbligatoria nella gestione di appartenenza. L’imputazione d’ufficio della contribuzione figurativa nella gestione pubblica non è ostacolata dalla circostanza che la NASpI sia erogata dalla gestione prestazioni temporanee, né dall’irreversibilità del diverso trattamento già liquidato. La facoltà di cumulo gratuito di cui all’art. 1, comma 239, legge n. 228/2012 consente di valorizzare i periodi figurativi non coincidenti ai fini della pensione anticipata, in coerenza con il principio per cui la contribuzione figurativa concorre a integrare i presupposti del pensionamento.
Il Fatto
Il lavoratore, dipendente pubblico a tempo determinato, ha proposto domanda di pensione anticipata in cumulo nel luglio 2018, chiedendo il riconoscimento dei periodi di contribuzione figurativa NASpI maturati tra il 2015 e il 2018. In precedenza aveva ricongiunto nella gestione dei dipendenti pubblici i contributi versati nel fondo privato.
L’INPS ha respinto la domanda, ritenendo che i contributi figurativi accreditati nella gestione privata non fossero valorizzabili in quella pubblica in mancanza di ricongiunzione. Il giudice di primo grado ha rigettato il ricorso. Il soccombente ha proposto appello, deducendo l’errore dell’Istituto nell’accredito dei contributi nella gestione sbagliata. L’INPS ha eccepito l’inammissibilità della domanda, per il principio dell’electa una via, e l’impossibilità di accreditare la NASpI nella gestione pubblica.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, il Collegio dichiara inammissibile la pretesa risarcitoria per mancata retrodatazione, prospettata dall’appellante soltanto nella memoria integrativa. Si tratta di mutatio libelli tardiva, poiché sia il ricorso sia l’atto d’appello erano diretti a ottenere il trattamento in cumulo. Nel giudizio pensionistico, del resto, la domanda o è fondata o va rigettata: tertium non datur. Il thema decidendum resta quindi incentrato sulla pretesa al trattamento in cumulo.
Nel merito, l’appello è fondato. L’art. 12 del D.lgs. n. 22/2015 riconosce il diritto alla contribuzione figurativa per i periodi di disoccupazione indennizzati, utili sia per il diritto sia per la misura del trattamento. L’INPS stesso, con proprie circolari, ha chiarito che i periodi di NASpI sono computati per l’anzianità contributiva. Sostenere il contrario significherebbe negare in radice il diritto a qualunque dipendente pubblico a tempo determinato.
La Corte osserva che l’assenza di contribuzione obbligatoria nella gestione privata deriva da un fatto sopravvenuto, ossia la scelta di ricongiunzione del lavoratore. La pretesa di escludere i periodi figurativi si porrebbe in contraddizione con il dato normativo, che attribuisce il diritto a prescindere dalla preesistente copertura IVS.
Non è ostativa l’erogazione dei contributi figurativi tramite la gestione prestazioni temporanee di cui all’art. 24, legge n. 88/1989. L’Istituto, con la circolare n. 212/2016, ha ammesso il trasferimento d’ufficio della contribuzione figurativa alla gestione dipendenti pubblici, senza oneri per gli interessati. Il Collegio esclude però l’estensione analogica dell’istituto, pur riconoscendo la medesima esigenza di tutela del lavoratore transitato da una gestione all’altra.
Decisivo è il rinvio all’istituto del cumulo gratuito. La legge n. 232/2016 ne ha generalizzato l’applicazione a tutte le gestioni, consentendo di valorizzare i periodi non coincidenti ai fini della pensione anticipata. Poiché al momento della domanda l’appellante possedeva i requisiti contributivi richiesti dall’art. 24, comma 10, D.L. n. 201/2011, e poiché la contribuzione figurativa può concorrere a integrarne i presupposti, il diritto va riconosciuto con decorrenza dal 1° agosto 2018. La Corte riforma la sentenza e dichiara il diritto al cumulo, con la maggior somma tra interessi e rivalutazione sui ratei. Spese integralmente compensate per la novità della materia.
Nota della Redazione
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