Responsabilità erariale: prescrizione e onere di rendicontazione delle spese (Corte dei Conti Sez. II App. n. 44 del 03.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il termine di prescrizione quinquennale dell’azione di responsabilità erariale, previsto dall’art. 1, comma 2, della legge n. 20/1994, decorre dalla data di verificazione del fatto dannoso e non dalla scoperta del danno. Lo slittamento in avanti del dies a quo è consentito solo in presenza di un occultamento doloso che precluda la conoscibilità del danno secondo l’ordinaria diligenza. Tale occultamento non sussiste quando l’amministrazione danneggiata era in grado di percepire l’eventuale illegittimità della spesa già al momento della sua liquidazione. Chi utilizza denaro pubblico è tenuto a provarne, già in sede amministrativa, non solo l’an ma anche l’inerenza alle finalità istituzionali. Le spese di rappresentanza si giustificano solo se finalizzate ad accrescere il prestigio dell’ente all’esterno, con rigorosa indicazione dell’evento istituzionale e della qualifica dei soggetti esterni beneficiari.

Il Fatto

La Sezione giurisdizionale per la regione Toscana aveva condannato il direttore di un istituto di istruzione superiore, in via principale e a titolo di dolo, al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno erariale, e la responsabile dell’area bilancio, in via sussidiaria e per colpa grave, al pagamento di una quota minore. Il danno scaturiva dall’uso improprio della carta di credito dell’ente per spese di ristorazione e di missione ritenute estranee all’attività istituzionale o prive di idonea documentazione.

Il giudice di prime cure aveva respinto l’eccezione di prescrizione, ravvisando un occultamento doloso del danno ascrivibile al direttore per omessa rendicontazione, con conseguente spostamento del dies a quo. Entrambi i condannati hanno proposto appello, principale e incidentale, censurando la prescrizione, la qualificazione delle spese e la ripartizione delle responsabilità.

La Motivazione della Corte

La Corte ha riunito i gravami e affrontato in via preliminare l’eccezione di prescrizione. Ha ricordato che l’unica ipotesi di traslazione in avanti del dies a quo è prevista dall’art. 1, comma 2, della legge n. 20/1994 quando l’evento dannoso sia stato dolosamente occultato, in coerenza con l’art. 2935 cod. civ. L’occultamento presuppone un’attività consapevole volta a nascondere il fatto generatore e non sussiste se il danno è conoscibile aliunde.

Nel caso concreto, gli estratti conto mensili della carta di credito erano inviati dall’istituto cassiere all’amministrazione, che li trasmetteva alla segreteria del direttore e solo dopo il ricevimento del carteggio giustificativo emetteva l’ordinativo di pagamento. La Corte ha quindi ritenuto che l’ente fosse in grado di conoscere tempestivamente l’inerenza della spesa. Ha così accolto parzialmente l’eccezione, dichiarando prescritta l’azione per gli importi liquidati con gli ordinativi emessi sino al 24 gennaio 2017.

Nel merito delle spese di ristorazione, la Corte ha ribadito che sull’utilizzatore della carta incombe l’onere di provare non solo l’an ma anche l’inerenza dell’esborso alle finalità pubbliche, secondo l’art. 6, comma 2, del D.M. Tesoro n. 701/1996. Ha richiamato la giurisprudenza contabile secondo cui le spese di rappresentanza richiedono una rigorosa motivazione sull’interesse istituzionale perseguito e sulla qualifica dei soggetti esterni beneficiari. Ha escluso che pranzi e cene, per la loro genericità, integrino tali requisiti, confermando la condanna per tale posta, ridotta degli ordinativi prescritti.

Quanto alle spese di missione, la Corte ha invece ritenuto fondata la censura, poiché la documentazione allegata dimostrava il carattere istituzionale e accademico degli spostamenti e il regolamento dell’ente esonerava il direttore dall’autorizzazione preventiva. Ha quindi assolto entrambi gli appellanti per tale voce.

Sulla responsabilità sussidiaria della responsabile dell’area bilancio, la Corte ha confermato l’indirizzo prevalente secondo cui il soggetto che agisce con colpa grave risponde solo dopo l’infruttuosa escussione di chi ha agito con dolo. Ha però rideterminato la somma a suo carico in misura inferiore, in ragione degli ordinativi prescritti e del diverso livello di firma. Le spese di giudizio sono state compensate per la parziale reciproca soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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