Inammissibile per difetto di legittimazione il parere richiesto dalla ASL (Corte dei Conti Sez. contr. Campania n. 235 del 19.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
La legittimazione soggettiva esterna a richiedere pareri alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è circoscritta agli enti tassativamente indicati dall’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, norma di attuazione dell’art. 114 Cost., e cioè Regioni, Comuni, Province e Città metropolitane. L’elencazione ha carattere tassativo e non consente interpretazioni estensive. Ne consegue che gli enti del servizio sanitario regionale, diversi dalla Regione, sono privi di legittimazione a compulsare la funzione consultiva. La richiesta di parere formulata direttamente da tali enti è inammissibile sotto il profilo soggettivo.
Il Fatto
Il Direttore generale, il Direttore sanitario e il Direttore amministrativo di una Azienda Sanitaria Locale campana hanno rivolto alla Sezione regionale di controllo una richiesta di parere su una questione di rilevante impatto economico. L’Azienda chiedeva se fosse corretta l’interpretazione, ormai consolidatasi presso il giudice del lavoro, secondo cui la nozione europea di retribuzione impone di includere le indennità accessorie nel compenso dovuto per le ferie.
La questione nasce dal contenzioso promosso dal personale dipendente e dalle organizzazioni sindacali per il riconoscimento in busta paga dell’indennità di turno, dell’indennità notturna e delle indennità per particolari condizioni di lavoro durante i giorni di ferie. L’Azienda, rimasta soccombente in numerose pronunce, temeva che eventuali scelte transattive si rivelassero non conformi a legittimità e correttezza amministrativa, con un possibile impatto di svariati milioni di euro.
La Motivazione della Corte
La Sezione affronta in via preliminare il tema dell’ammissibilità della richiesta, distinguendo il profilo soggettivo da quello oggettivo. Sul piano soggettivo occorre verificare sia l’ente legittimato a presentare l’istanza, sia l’organo che all’interno dell’ente può formalmente proporla. Il primo profilo è definito legittimazione soggettiva esterna.
Il collegio richiama il disposto dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, che attribuisce la legittimazione esterna alle Regioni, che la esercitano direttamente, e a Comuni, Province e Città metropolitane, le cui richieste sono di norma formulate tramite il Consiglio delle autonomie locali. La Corte sottolinea come l’opinione prevalente riconosca a tale elencazione carattere tassativo.
Il percorso argomentativo si fonda sugli “Indirizzi e criteri generali per l’esercizio dell’attività consultiva” deliberati nell’adunanza del 27 aprile 2004, che già avevano precisato la natura speciale della norma, e sulla successiva deliberazione n. 13/2007/SEZAUT. Quest’ultima ha ribadito la tassatività dell’elenco, osservando che esso riproduce letteralmente quello dell’art. 114 della Costituzione, nel testo sostituito dall’art. 1 della legge costituzionale n. 3/2001.
Su queste basi la Sezione richiama la propria precedente deliberazione 213/2021/PAR, con la quale era già stato negato l’accesso alla funzione consultiva a un ente del servizio sanitario regionale diverso dalla Regione. Non ravvisando ragioni per discostarsi da tale orientamento, il collegio dichiara inammissibile la richiesta dell’Azienda per carenza di legittimazione soggettiva esterna.
L’accoglimento di tale eccezione assorbe gli ulteriori profili di ammissibilità oggettiva. La Corte precisa tuttavia che le questioni prospettate potranno essere esaminate in sede di controllo sui bilanci degli enti sanitari, ai sensi dell’art. 1, commi 166, 167 e 170, della legge n. 266/2005 e dell’art. 1, commi 3 e 7, del d.l. n. 174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012, ambito in cui l’attenzione della Sezione si appunta anche sui costi del personale.
Nota della Redazione
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