Responsabilità erariale e autonome azioni di recupero (Corte dei Conti Sez. III App. n. 156 del 27.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’azione di responsabilità amministrativa esercitata dal Procuratore contabile per il danno da omesso riversamento dei compensi percepiti dal pubblico dipendente in assenza di autorizzazione ex art. 53, commi 7 e 7-bis, d.lgs. n. 165 del 2001 è autonoma e indipendente rispetto al ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto dal dipendente avverso il provvedimento di recupero adottato dall’amministrazione di appartenenza. La diversità di presupposti, di titolarità e di funzione delle due azioni esclude la configurabilità di una violazione del principio del ne bis in idem. La responsabilità contabile, avendo natura risarcitoria e non sanzionatoria, non è soggetta al termine prescrizionale quinquennale dell’art. 28 della legge n. 689/1981, e la quantificazione del danno va effettuata al lordo delle ritenute fiscali. L’esistenza di rimedi restitutori alternativi può incidere solo sull’effettivo soddisfo, non sulla proponibilità o prosecuzione dell’azione erariale.

Il Fatto

La vicenda riguarda un professore universitario a tempo pieno, convenuto dalla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per l’Emilia-Romagna per il danno asseritamente causato all’Università di appartenenza. Gli si contestava lo svolgimento di attività extra-istituzionali non autorizzate o non autorizzabili: consulenza e docenza per una società cooperativa e incarichi di consigliere di amministrazione e presidente del comitato per il controllo interno presso un istituto bancario.

La Sezione territoriale, dopo un primo rigetto per intervenuta prescrizione e la remissione degli atti da parte della Sezione Seconda d’Appello, aveva accolto la domanda condannando il docente al pagamento di euro 174.520,00. Il professore ha proposto appello, riproponendo le eccezioni di difetto di giurisdizione, di presunta violazione del ne bis in idem e di illegittimità costituzionale della disciplina, oltre a contestare l’importo e a invocare il potere riduttivo.

La Motivazione della Corte

La Sezione d’Appello respinge integralmente l’impugnazione. Sul primo motivo, osserva che il giudice territoriale aveva autonomamente valutato la rilevanza del parere del Consiglio di Stato, ritenendolo ininfluente in assenza dell’atto conclusivo della procedura. Il ricorso straordinario si colloca nell’ambito della resistenza all’iniziativa restitutoria dell’Ateneo, mentre l’azione risarcitoria per omesso riversamento appartiene in via esclusiva al Pubblico ministero contabile.

Le due pretese attengono ad ambiti distinti. Il recupero ex art. 53, comma 7, è espressione di un obbligo restitutorio del dipendente, corrispondente a una misura reale di natura compensativa, non a una sanzione afflittiva. La responsabilità per oscuramento doloso del danno, di cui al comma 7-bis, tutela invece l’interesse erariale al rispetto dell’ordinamento. Ne deriva che la mancata richiesta di autorizzazione integra occultamento idoneo a sospendere il termine di prescrizione, con conseguente infondatezza dell’eccezione.

Sul secondo motivo, la Corte ribadisce che le diverse azioni restano reciprocamente indipendenti, anche quando investano i medesimi fatti materiali, declinandosi il rapporto in termini di alternatività e non di esclusività. Non sussiste alcuna violazione del ne bis in idem, che presuppone l’unicità della giurisdizione e l’identità di soggetti e oggetto. Un eventuale problema di proponibilità o prosecuzione emerge solo in presenza dell’integrale soddisfazione del credito in altra sede, circostanza non verificatasi.

Quanto al computo delle somme al lordo, la Corte richiama il principio delle Sezioni riunite nella sentenza n. 13/2021/QM, condividendone l’indirizzo. L’azione contabile, volta a riparare la mancata entrata, non ha natura sanzionatoria ma risarcitoria: ne consegue la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale prospettata in relazione agli artt. 3 e 97 Cost. La connotazione dolosa della condotta, desumibile dall’elevato profilo degli incarichi e dalla conoscenza delle preclusioni regolamentari, esclude l’esercizio del potere riduttivo, la cui quantificazione è predeterminata per legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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