Responsabilità contabile e risarcimento per danno erariale da distrazione di fondi regionali (Corte dei Conti Sez. III App. n. 158 del 29.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
La Corte dei conti, in sede di appello, conferma la sussistenza della propria giurisdizione contabile in materia di responsabilità amministrativa per danno erariale. Il danno risarcibile è configurabile quando le risorse pubbliche, vincolate a una specifica destinazione, siano distratte o impiegate per finalità diverse da quelle previste. Grava sulla Procura regionale l’onere di provare il nesso causale tra la condotta dell’agente e il pregiudizio patrimoniale subito dall’ente pubblico. La decisione di secondo grado conferma l’impianto di primo grado, rigettando i motivi di impugnazione.

Il Fatto

La vicenda riguarda l’impiego di risorse pubbliche destinate a finalità vincolate, che la Procura regionale ha ritenuto essere state distratte dalla loro destinazione istituzionale. L’azione di responsabilità amministrativa è stata promossa nei confronti degli agenti ritenuti responsabili del pregiudizio patrimoniale arrecato all’ente pubblico.

La decisione di primo grado ha accertato la sussistenza del danno erariale e la responsabilità degli agenti. Gli stessi hanno proposto appello, contestando la ricostruzione della fattispecie e la quantificazione del pregiudizio.

La Motivazione della Corte

La Terza Sezione Centrale di Appello ha esaminato i motivi di impugnazione, rigettandoli integralmente. Il percorso argomentativo muove dalla conferma della giurisdizione contabile, ribadendo che la materia della responsabilità amministrativa per danno erariale rientra nella competenza della Corte dei conti.

Nel merito, la Corte ha confermato la configurabilità del danno erariale in relazione alla distrazione di risorse pubbliche vincolate. Il pregiudizio patrimoniale è stato ritenuto sussistente e provato, con conseguente conferma della condanna degli appellanti.

La decisione di secondo grado ha inoltre confermato l’onere probatorio gravante sulla Procura regionale, ribadendo che il nesso causale tra condotta e pregiudizio deve essere dimostrato in modo rigoroso. Nel caso di specie, tale onere è stato ritenuto assolto.

La Corte ha infine confermato la quantificazione del danno e la sua imputazione agli appellanti, rigettando ogni ulteriore doglianza. Il provvedimento impugnato è stato integralmente confermato.




Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *