Danno erariale per attività extrasistituzionali e prova del danno da disservizio (Corte dei Conti Sez. III App. n. 161 del 31.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativa per lo svolgimento di attività extrasistituzionali non autorizzate, l’omesso riversamento del compenso percepito integra danno erariale e il relativo nesso causale è accertato in re ipsa. La quantificazione va effettuata al lordo delle ritenute fiscali, come affermato dalle Sezioni riunite, restando esclusa la compensatio lucri cum damno rispetto alle sanzioni versate dai soggetti privati conferenti. Il danno da disservizio, invece, è figura distinta e non può essere riconosciuto sulla sola base dell’astratta plausibilità: occorre la prova concreta del pregiudizio arrecato all’organizzazione e all’efficienza dell’attività amministrativa, non potendo la valutazione equitativa supplire all’inerzia probatoria della parte che lo deduce.
Il Fatto
La Sezione regionale della Corte dei conti per l’Emilia-Romagna, con la sentenza impugnata, aveva condannato il dipendente di un’agenzia fiscale al pagamento di una somma per danno patrimoniale, oltre a una somma per danno da disservizio, in relazione ai compensi percepiti per attività extrasistituzionali svolte in assenza di autorizzazione e all’uso improprio dei sistemi informativi dell’amministrazione.
L’interessato proponeva appello, censurando la tardività della riassunzione, l’acquisizione acritica della pronuncia civile, l’impiego della ragione più liquida, la sussistenza stessa della condotta e del danno, l’elemento soggettivo e il danno da disservizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto il primo motivo. L’ordinanza di sospensione ancorava la ripresa del giudizio alla conclusione del processo civile, non al suo passaggio in giudicato. Poiché la Procura contabile non era parte del giudizio pregiudicante, il termine trimestrale dell’art. 107 c.g.c. decorre dalla conoscenza della cessazione della causa di sospensione, non dalla pubblicazione della sentenza civile né dalla conoscenza dell’amministrazione. Il primo atto di riassunzione era dunque tempestivo.
Infondato anche il secondo motivo. Il rapporto tra giudizio civile e contabile è retto dai principi di autonomia e separatezza: la sentenza civile ha valore meramente documentale, liberamente valutabile come qualsiasi altra prova. I vizi del processo civile, ove esistenti, andavano fatti valere in quella sede.
E’ invece fondato il terzo motivo, ma solo quanto al criterio di decisione. L’art. 101, comma 2, c.g.c. impone di esaminare prima le questioni pregiudiziali di rito e, tra quelle di merito, quelle preliminari suscettibili di definire il giudizio. Ciò consente di scrutinare le questioni riproposte. Il ne bis in idem non è configurabile, stante l’autonomia delle azioni. La prescrizione è stata validamente interrotta dalla nota di costituzione in mora del 2012. Il nesso causale è accertato in re ipsa e la quantificazione va al lordo delle imposte, con esclusione della compensatio lucri cum damno rispetto alle sanzioni versate dai privati. Quanto all’elemento soggettivo, la buona fede non è invocabile e il profilo doloso è ravvisabile.
Il quinto motivo è fondato. Il danno da disservizio richiede la prova della concreta dispersione di energie o del minor risultato dell’apparato amministrativo. La motivazione di primo grado si limitava a ritenere “lecito” un rallentamento, senza provare la minor resa lavorativa; la valutazione equitativa presuppone la certezza sull’an del danno.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.