Responsabilità erariale e rinuncia della Procura: estinzione del processo (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 176 del 19.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativo-contabile la rinuncia agli atti del processo, formulata dalla Procura regionale e adeguatamente motivata, integra ipotesi di estinzione del processo ai sensi dell’art. 110, comma 6, c.g.c. Il Collegio è chiamato a verificarne la regolarità, senza margini di sindacato nel merito. Ai fini della quantificazione del danno erariale, in ipotesi di accesso illegittimo alle graduatorie del personale ATA per mancanza del titolo abilitativo, la Sezione riconosce carattere equitativo alla riduzione del pregiudizio al 50% delle retribuzioni indebitamente percepite, in ragione della parziale utilitas della prestazione lavorativa concretamente svolta. La declaratoria di contumacia del convenuto non costituito segue dall’accertata regolarità della notificazione dell’atto di citazione.
Il Fatto
La Procura Regionale per la Lombardia ha convenuto in giudizio una collaboratrice scolastica, dipendente del Ministero dell’Istruzione e del Merito nel 2018, chiedendone la condanna al risarcimento di euro 1.612,56 per il pregiudizio erariale asseritamente cagionato all’amministrazione di appartenenza. La contestazione muove dall’asserito espletamento dell’attività in carenza di valido titolo abilitativo: la convenuta avrebbe dichiarato il possesso di un diploma di qualifica professionale rilasciato da un istituto paritario, risultato poi falso all’esito delle indagini penali.
La notizia di danno era giunta da una denuncia dell’Ufficio Scolastico per la Lombardia. La convenuta, inseritasi nella graduatoria di III fascia per il triennio 2017/2019, aveva prestato servizio presso un istituto della provincia di Varese dal 21.9.2018 al 28.10.2018, percependo la somma poi contestata. All’udienza del 2.7.2025 la Procura ha chiesto un rinvio per verificare l’intervenuto pagamento di euro 900,00 a titolo di riparazione; il giudizio è stato rinviato e, all’udienza successiva, l’organo requirente ha dato atto del versamento e ha rinunciato agli atti del processo.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Sezione ha dato conto della regolare costituzione del contraddittorio. L’atto di citazione è stato notificato presso la residenza della convenuta e il contraddittorio risulta validamente incardinato; il Collegio ha pertanto dichiarato la contumacia della convenuta non costituita, ai sensi dell’art. 93 c.g.c.
Nel merito, la Corte ha affrontato la domanda risarcitoria tenendo conto della sopravvenuta rinuncia agli atti formulata dalla Procura. Questa Sezione ha già riconosciuto, in ipotesi analoghe, una parziale utilitas della prestazione lavorativa, correlata alla semplicità delle prestazioni richieste al collaboratore scolastico e alla circostanza che il lavoro è stato svolto regolarmente, in assenza di censure.
Su tale presupposto il Collegio ha costantemente reputato equo limitare il danno erariale concretamente addebitabile alla misura del 50% delle retribuzioni indebitamente percepite, richiamando le precedenti pronunce della Sezione. Nel caso di specie la contestazione ha riguardato gli emolumenti percepiti nel settembre-ottobre 2018 per complessivi euro 1.612,56.
La convenuta ha corrisposto in favore del Ministero la somma di euro 900,00 a titolo di risarcimento per la responsabilità oggetto dell’azione erariale, come risultante dalla documentazione versata in atti. Alla luce del richiamato orientamento, la rinuncia dell’organo requirente, adeguatamente motivata, è stata reputata regolare, con conseguente dichiarazione di estinzione del processo ai sensi dell’art. 110, comma 6, c.g.c. Nulla è stato statuito per le spese.
Nota della Redazione
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