Nessuna RIA 1991-1993 ai pensionati regionali siciliani senza previo riconoscimento stipendiale (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 297 del 20.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 51, comma 3, legge n. 388/2000 non produce effetti nell’ordinamento della Regione Siciliana, poiché la materia del trattamento economico dei dipendenti regionali è rimessa alla competenza legislativa esclusiva regionale ex art. 14, comma 1, lett. q), dello Statuto speciale. Il legislatore regionale ha disciplinato l’istituto della RIA con norme autonome, senza rinvio alla disciplina statale. In materia pensionistica, qualsiasi emolumento retributivo può transitare nella base pensionabile solo se preventivamente riconosciuto e percepito dal dipendente, ovvero accertato in via definitiva dal giudice del rapporto di lavoro. La giurisdizione della Corte dei conti sussiste quando la domanda attiene esclusivamente alla riliquidazione della prestazione pensionistica, senza incidenza sul rapporto di lavoro cessato.
Il Fatto
Quindici ex dipendenti della Regione Siciliana, tutti in quiescenza, hanno convenuto davanti alla Corte dei conti il Fondo Pensioni Sicilia e il Dipartimento regionale della funzione pubblica, chiedendo la riliquidazione del trattamento pensionistico mediante l’inclusione nella base di calcolo delle maggiorazioni RIA relative al triennio 1991-1993. Analoga domanda è stata proposta dalla titolare di pensione di reversibilità.
I ricorrenti fondano la pretesa sulla sentenza n. 4 dell’11 gennaio 2024 della Corte costituzionale, che ha dichiarato illegittimo l’art. 51, comma 3, legge n. 388/2000. Da tale pronuncia deducono l’operatività degli aumenti RIA anche per il triennio 1991-1993, in forza del costante parallelismo tra normativa statale e regionale. Dopo la diffida notificata al Fondo nel giugno 2024, hanno agito in giudizio per ottenere le differenze economiche, oltre interessi e rivalutazione.
La Motivazione della Corte
Il giudice ha anzitutto affermato la propria giurisdizione. Il petitum attiene esclusivamente alla riliquidazione della prestazione pensionistica, senza alcuna conseguenza sul rapporto di servizio già cessato. Richiamando l’orientamento delle Sezioni Unite n. 12337 del 2010, la Corte ha distinto la domanda proposta durante il rapporto di lavoro da quella avanzata dal dipendente già in quiescenza, riconducendo quest’ultima alla giurisdizione contabile.
È stata poi disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso collettivo. Gli elementi di fatto e di diritto risultano sufficientemente specificati, sussistendo l’identità della normativa applicabile e delle argomentazioni, senza conflitto di interessi tra i ricorrenti.
Nel merito, il ricorso è stato rigettato. La Corte ha osservato che la Regione Siciliana, in virtù della competenza esclusiva in materia di stato giuridico ed economico del personale, ha introdotto con la l.r. n. 11/1988 e la l.r. n. 19/1991 una disciplina autonoma della RIA, mai rinviando a quella statale. Il termine del 1° luglio 1990 segna il congelamento degli incrementi legati al previgente sistema di classi e scatti.
La declaratoria di incostituzionalità dell’art. 51, comma 3, legge n. 388/2000 non è quindi idonea a estendere i propri effetti ai dipendenti regionali. La norma caducata operava su una situazione già definita in ambito statale e regolata parallelamente, ma autonomamente, nell’ordinamento regionale. La giurisprudenza contabile richiamata (sent. n. 2269/2012, sentt. nn. 3249/2012 e 2858/2013) aveva già negato la natura di riforma economico-sociale della disposizione.
A tale assorbente rilievo si aggiunge un profilo ulteriore. I ricorrenti non hanno fornito prova di aver percepito gli aumenti RIA per il triennio 1991-1993, né che tale diritto sia stato accertato dal giudice competente. Richiamando la sent. n. 106/2025 della Sezione Sardegna, la Corte ha ribadito che ogni emolumento retributivo, per transitare nella base pensionabile, deve essere previamente riconosciuto sul versante retributivo. In difetto, la riliquidazione diretta del trattamento pensionistico elude il presupposto inderogabile del riconoscimento stipendiale. Le spese di lite sono state integralmente compensate.
Nota della Redazione
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