Responsabilità erariale sanitaria esclusa per conformità alle linee guida dell’epoca (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 45 del 01.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativa dei sanitari, la colpa grave deve essere accertata con giudizio di prognosi postuma condotto in prospettiva ex ante, avendo riguardo agli elementi conoscibili al momento della scelta e allo stato della scienza medica dell’epoca dei fatti. Non integra colpa grave la scelta terapeutica conforme alle linee guida allora vigenti e alle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica, né la condotta post-operatoria che rispetti gli standard previsti per la specifica complicanza. L’impiego di una tecnica innovativa non può essere preteso quando la struttura sanitaria di appartenenza non disponga della relativa strumentazione.

Il Fatto

La Procura regionale ha convenuto in giudizio tre dirigenti medici di una azienda ospedaliera universitaria, chiedendone la condanna al pagamento di oltre quattrocentomila euro a titolo di danno indiretto, conseguente ai pagamenti effettuati dall’Azienda in esecuzione di un accordo transattivo raggiunto con una paziente.

Le condotte contestate risalivano agli interventi eseguiti tra il 2010 e il 2011. Nei confronti del primo operatore la domanda è stata respinta con sentenza parziale non definitiva. Il giudizio è proseguito per i due chirurghi che avevano eseguito il secondo intervento, ai quali si contestava la scelta dell’accesso sternotomico, gli errori tecnici e un atteggiamento ingiustificatamente attendista nella fase post-operatoria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove da una premessa metodologica: la valutazione delle condotte professionali deve essere condotta nell’ottica ex ante e con riferimento allo stato della scienza medica all’epoca dei fatti. Richiamando la giurisprudenza contabile, si afferma che l’analisi non può fondarsi su circostanze conosciute ex post, ma unicamente su ciò che era conoscibile usando la diligenza esigibile.

Quanto all’appropriatezza dell’intervento per via sternotomica, la Corte condivide le conclusioni della consulenza disposta in causa: la decisione era corretta, validata dalle linee guida dell’epoca e in questo caso inevitabile, poiché le tecniche mini-invasive non disponevano allora di device adeguati a gestire il rischio emorragico. Rileva che la paziente era stata operata sullo stesso organo solo tre mesi prima, con tessuti infarciti da ematomi e aderenze.

Un secondo argomento autonomo sorregge la decisione: nel 2010 la struttura non disponeva della strumentazione tecnica necessaria per l’intervento mini-invasivo, circostanza mai specificamente contestata dalla Procura. Sarebbe paradossale contestare la responsabilità erariale dei sanitari per non aver eseguito una procedura che non avrebbero potuto praticare presso l’ente di appartenenza.

Infine, quanto alla fase post-operatoria, la Corte riqualifica la complicanza come fistola sterno-cutanea e non come deiscenza della sternotomia, erroneamente ravvisata nelle perizie del giudizio civile da un collegio privo di specialisti in chirurgia toracica. Il trattamento praticato corrispondeva allo standard previsto; il coinvolgimento dei chirurghi nel monitoraggio successivo non dipendeva dagli stessi.

La domanda è pertanto respinta per assenza dei presupposti della responsabilità amministrativa, con condanna dell’Amministrazione al rimborso delle spese legali in favore dei convenuti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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