Attività esterna non autorizzata del militare e obbligo di riversamento dei compensi (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 59 del 01.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il militare che, in costanza del rapporto di servizio, svolga attività libero-professionale esterna senza la preventiva autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza viola il regime di esclusività della prestazione lavorativa pubblica e l’obbligo di riversamento dei compensi percepiti, previsto dall’art. 53, comma 7, D.Lgs. n. 165/2001, applicabile al personale militare in forza del richiamo contenuto nel comma 6. L’omesso riversamento integra danno erariale, la cui somma va commisurata al lordo delle ritenute fiscali, secondo il principio nomofilattico delle Sezioni Riunite n. 13/2021/QM. La piena consapevolezza della natura professionale dell’attività, avvalorata da un precedente procedimento disciplinare, giustifica l’imputazione a titolo di dolo e l’esclusione del potere riduttivo. Le somme già recuperate in via amministrativa vanno scomputate solo in sede esecutiva.
Il Fatto
La Procura Regionale conveniva in giudizio un Brigadiere Capo dei Carabinieri per sentirlo condannare al risarcimento del danno erariale, quantificato in complessivi euro 18.487,00, per aver svolto, nel periodo 2013-2020, attività professionale esterna retribuita senza autorizzazione. L’attività consisteva principalmente in quella di cantante solista e leader di un gruppo musicale, oltre a un episodio di procacciamento di affari nel settore della chirurgia estetica.
La notizia di danno era emersa da una denuncia della Guardia di Finanza. Il convenuto non si costituiva in giudizio, limitandosi a produrre in sede preprocessuale una copia del ricorso straordinario avverso il provvedimento amministrativo di recupero delle somme, sostenendo la natura di semplici rimborsi spese dei compensi percepiti.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha anzitutto dichiarato la regolare costituzione del contraddittorio e la contumacia del convenuto. Nel merito ha ritenuto dimostrata la materialità dei fatti sulla base degli accertamenti della Guardia di Finanza, che avevano identificato 115 eventi musicali, di cui 95 retribuiti, e ricostruito analiticamente i compensi anno per anno.
La Corte ha ricondotto la fattispecie al quadro delle incompatibilità del lavoro pubblico, integrando l’art. 53, comma 7, D.Lgs. n. 165/2001 con gli artt. 894, 895 e 896 del Codice dell’Ordinamento Militare. Il principio di esclusività della prestazione, di derivazione costituzionale, condiziona lo svolgimento di attività esterne a un apposito provvedimento autorizzativo. All’illegittima attività extra moenia la legge ricollega l’obbligo di riversare l’intero ammontare dei compensi.
L’omesso riversamento ha così perfezionato il pregiudizio erariale. L’eccezione difensiva sulla natura di rimborso spese è stata respinta, risultando smentita dagli episodi in cui gli esercenti avevano operato la ritenuta d’acconto sui proventi erogati.
Quanto all’elemento soggettivo, la Corte ha ravvisato il dolo nella piena consapevolezza della natura libero-professionale dell’attività, già nota al convenuto per essere stato attinto nel 2019 da una sanzione disciplinare. Ha quindi escluso il potere riduttivo dell’addebito.
La somma è stata commisurata al lordo delle ritenute fiscali, in adesione al principio delle Sezioni Riunite n. 13/2021/QM. Il pregiudizio è stato accertato per l’intero, con scomputo in sede esecutiva delle somme già recuperate in via amministrativa, pari a euro 5.676,08 alla data del 24.8.2023.
Nota della Redazione
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