Responsabilità erariale del tecnico nel sistema fraudolento dei contributi PSR (Corte dei Conti Sez. II App. n. 3 del 08.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa dinanzi alla Corte dei conti non sussiste un rapporto di pregiudizialità tecnica con il processo penale pendente sugli stessi fatti, poiché l’art. 106, comma 1, cod. giust. cont. richiede un vincolo di consequenzialità necessario e non un mero collegamento logico. Il giudice contabile deve procedere all’autonomo accertamento dei fatti, essendo esclusa la pregiudizialità penale. La responsabilità del tecnico che abbia ideato e orchestrato il meccanismo di reciproche fatturazioni, funzionale alla sostanziale neutralità finanziaria delle operazioni, può essere affermata a titolo di dolo anche sulla base di prova presuntiva. La declaratoria di inammissibilità dell’atto di citazione nei confronti di un coobbligato non travolge la domanda verso gli altri, operando sul piano processuale e non su quello sostanziale, e non integra causa estintiva dell’obbligazione.
Il Fatto
La vicenda riguarda l’indebita percezione di contributi pubblici nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Sardegna, concesso a una ditta individuale agricola per la realizzazione di chiudende. Le indagini della Guardia di finanza avevano fatto emergere un sistema di reciproche fatturazioni tra aziende agricole beneficiarie, finalizzato a rappresentare costi in realtà non sostenuti.
La Procura regionale aveva chiamato a rispondere, in solido, la ditta beneficiaria e il suo titolare, nonché il tecnico agronomo progettista e direttore dei lavori, indicato come ideatore del meccanismo fraudolento. Il giudice di primo grado aveva dichiarato inammissibile l’atto di citazione verso la ditta per mancata audizione richiesta, condannando il solo tecnico al pagamento dell’intero danno. Costui ha proposto appello.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha respinto il motivo sulla sospensione del giudizio. L’art. 106, comma 1, cod. giust. cont. richiede un vero e proprio vincolo di consequenzialità, non un semplice collegamento tra giudizi. Le Sezioni riunite hanno più volte escluso la pregiudizialità necessaria tra giudizio giuscontabile e giudizio penale, per la reciproca indipendenza delle due azioni. Il giudice contabile deve quindi procedere ad un accertamento autonomo.
Nel merito, la Corte ha ritenuto la motivazione del primo giudice adeguata. La responsabilità non si fonda sulla sola neutralità finanziaria, ma su plurimi indizi gravi, precisi e concordanti: il computo metrico, il file excel “giro finale PSR 4.1.”, la documentazione detenuta dal tecnico, le chat whatsapp con le indicazioni sulle fatture da emettere. L’antigiuridicità delle condotte deriva dalla violazione delle condizionalità europee, risultando irrilevante l’effettiva realizzazione delle opere.
La Corte ha escluso peso scriminante all’assoluzione penale intervenuta in altra fattispecie, resa inter alios. Ha richiamato i principi sulla prova presuntiva, secondo cui è sufficiente un giudizio di probabilità basato sull’id quod plerumque accidit. Nel processo contabile l’onere probatorio segue le regole civilistiche.
Infine, è stata respinta la censura sulla solidarietà. Le obbligazioni solidali restano tra loro distinte e scindibili, non ricorrendo litisconsorzio necessario. La inammissibilità dell’atto di citazione verso uno dei coobbligati opera solo sul piano processuale e non è annoverabile tra le cause estintive dell’obbligazione.
Nota della Redazione
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