Responsabilità erariale: ultrapetizione e insussistenza del danno da forniture fittizie (Corte dei Conti Sez. III App. n. 44 del 04.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità erariale il giudice non può condannare il convenuto per una causa petendi diversa da quella contestata dalla Procura, senza violare il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Il potere di qualificazione giuridica dei fatti, riconducibile all’iura novit curia, opera nei limiti del petitum e della causa petendi e non consente di attribuire al dipendente l’omissione di condotte connesse a funzioni mai contestate. Esclusa la qualifica di ispettore di cantiere, l’assistente non è tenuto, ai sensi dell’art. 149 del d.P.R. n. 207 del 2010, a presidiare le pesate del materiale né ad attestarne l’esattezza, con la conseguenza che la sigla apposta sugli scontrini non gli attribuisce quella funzione né fonda responsabilità. La sentenza penale assolutoria, divenuta irrevocabile sui medesimi fatti, priva di consistenza la tesi del danno da forniture fittizie.
Il Fatto
La Guardia di Finanza segnalava alla Procura erariale un presunto danno derivante dall’esecuzione di appalti pubblici di difesa costiera, oggetto di indagine nel procedimento penale presupposto. Secondo la prospettazione accusatoria, la società appaltatrice avrebbe contabilizzato, con l’appoggio del dipendente regionale incaricato della vigilanza, quantitativi di materiale lapideo superiori a quelli effettivamente conferiti.
La Procura regionale citava in giudizio il dipendente, nella qualità di ispettore di cantiere, per il risarcimento di oltre 900.000 euro. La Sezione giurisdizionale regionale per l’Abruzzo, con la sentenza n. 112 del 2022, riteneva il convenuto assistente di cantiere e non ispettore, ma lo condannava comunque per colpa grave, quantificando il danno in 250.000 euro. Proponeva appello il condannato.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è fondato. Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, espresso dall’art. 112 cod. proc. civ. e immanente nel processo contabile, impedisce al giudice di attribuire un bene non richiesto o di fondare la decisione su fatti estranei al tema controverso. Il potere di qualificazione giuridica della domanda, pure riconosciuto dall’art. 95 c.g.c., non può alterare gli elementi obiettivi di identificazione dell’azione.
Nella specie la Procura aveva contestato una partecipazione dolosa ad attività criminosa, consumata approfittando delle funzioni di ispettore. La condanna di prime cure si fondava invece sull’inesatto adempimento dei compiti di assistente, funzione mai contestata. La diversità della causa petendi ha leso il diritto di difesa del convenuto, che aveva incentrato le proprie argomentazioni sulla insussistenza del ruolo di ispettore.
Anche il secondo e il terzo motivo sono fondati e vanno trattati congiuntamente. Non essendo intervenuto appello della Procura sul punto, è maturato il giudicato interno sulla qualifica di assistente. Ai sensi dell’art. 149 del d.P.R. n. 207 del 2010, l’assistente collabora con il direttore dei lavori solo per verificare che le singole lavorazioni siano eseguite regolarmente, mentre l’ispettore, ex art. 150, è tenuto alla sorveglianza generale e alla presenza a tempo pieno.
Ne deriva che non potevano imputarsi al dipendente condotte non doverose. Non rientrava tra i suoi compiti presidiare tutte le pesate e attestarne l’esattezza. La sigla sugli scontrini non attribuisce la titolarità di una funzione di verifica, che deriva solo dalla norma o da incarico del direttore dei lavori. Inoltre gli scontrini erano pagati indipendentemente dalla sigla, con la conseguenza che il danno non è riconducibile a quella condotta.
Fondato è pure il quarto motivo. La sentenza della Corte d’appello di L’Aquila n. 2690 del 2023, irrevocabile, ha escluso che le irregolarità documentali provassero l’inesistenza delle forniture, valorizzando il certificato di collaudo. Pur nell’autonomia dei giudizi penale e contabile, l’esito assolutorio sconfessa la tesi del danno da forniture mai consegnate.
L’appello va dunque accolto e la domanda di risarcimento respinta. Le spese seguono la soccombenza, liquidate per entrambi i gradi ai sensi dell’art. 31 c.g.c.
Nota della Redazione
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