Infortunio in itinere e rischio elettivo: appello inammissibile per questioni di fatto (Corte dei Conti Sez. II App. n. 44 del 03.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio contabile di appello la verifica della sussistenza del c.d. infortunio in itinere e della sua riconducibilità alla occasione di lavoro costituisce accertamento di fatto, come tale sottratto alla cognizione del giudice d’appello ai sensi dell’art. 170 c.g.c., quando il primo giudice abbia ampiamente e diffusamente motivato sul punto. La qualificazione del percorso casa-lavoro come rischio elettivo integra una valutazione di merito non censurabile, anche in presenza della documentata alienazione del veicolo proprio. Il nesso causale resta interrotto quando il lavoratore affronta volontariamente un rischio diverso da quello cui sarebbe esposto per esigenze di servizio.
Il Fatto
Un ex militare in congedo illimitato impugna il decreto con cui il Ministero della Difesa ha negato la pensione privilegiata tabellare per insussistenza del nesso causale tra la patologia e il servizio prestato. La Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio respinge il ricorso con sentenza n. 890/2022, depositata il 23 dicembre 2022.
L’interessato interpone appello deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 85 del d.p.r. n. 1124/1965, dell’art. 64 del d.p.r. n. 1092/1973 e dell’art. 41 cod. pen., oltre all’omessa o contraddittoria motivazione. Sostiene di essere rimasto coinvolto in un incidente in itinere mentre, in veste di passeggero su un’auto condotta da un collega, tornava dalla caserma verso il proprio domicilio, non essendo proprietario di alcun mezzo proprio dal settembre 2011 e risultando il luogo di abitazione irraggiungibile con i mezzi pubblici.
La Motivazione della Corte
La Sezione centrale d’appello dichiara il gravame inammissibile perché fondato su questioni di fatto. Le doglianze ruotano attorno alla configurabilità dell’infortunio in itinere disciplinato dall’art. 12 d.lgs. n. 38/2000, fattispecie che il primo giudice non ha escluso in astratto, ma ha ritenuto in concreto insussistente.
Risulta pacifico e accertato che l’evento dannoso si è verificato l’11 novembre 2011, mentre l’appellante tornava dalla sede di servizio verso il domicilio, viaggiando come passeggero su un’autovettura condotta da un commilitone. Dal rapporto della Polizia stradale emerge che il conducente ha causato l’incidente per una propria distrazione, in condizioni di carreggiata a senso unico, asfalto asciutto e traffico scarso.
Il collegio osserva che l’alienazione del veicolo proprio nel settembre 2011 non dimostra affatto che la scelta di avvalersi del mezzo di un collega fosse un atto necessitato. Di vera necessità potrebbe parlarsi solo se fosse provato che il tragitto casa-lavoro fosse del tutto privo di mezzi pubblici o che altra causa determinasse l’impossibilità oggettiva e assoluta di raggiungere la caserma, circostanza espressamente contestata dal Ministero e il cui accertamento è precluso al giudice d’appello.
Sul punto decisivo la sentenza gravata è ampiamente motivata, sì da scongiurare ogni censura di motivazione assente o apparente. Il complesso normativo richiamato dall’appellante conferma che nell’occasione di lavoro rientrano gli spostamenti finalizzati alla prestazione, ma il primo giudice ha ravvisato il rischio elettivo quale causa di interruzione del nesso causale: chi si affida volontariamente a un collega confidando nelle sue capacità di guida tiene un comportamento personale ed estraneo al servizio.
La Corte richiama il principio secondo cui, in tema di infortunio in itinere, il rischio elettivo va valutato con maggior rigore rispetto all’attività lavorativa diretta, comprendendo condotte non abnormi secondo il comune sentire ma contrarie a norme di legge o di comune prudenza. L’appello è quindi inammissibile, con condanna dell’appellante alle spese di lite liquidate in favore del Ministero in euro 700,00.
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Nota della Redazione
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