Conto giudiziale irregolare per omessa indicazione delle partecipazioni consortili (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 22 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto il consegnatario di titoli e partecipazioni di un ente locale è tenuto a rendere conto non solo della materiale disponibilità dei beni affidati, ma della loro corretta rappresentazione economico-patrimoniale. Il conto giudiziale deve riflettere la completezza delle partecipazioni detenute, ivi comprese le quote in consorzi di bacino che generano diritti amministrativi e patrimoniali. I titoli partecipativi costituiscono beni mobili ai sensi dell’art. 20, lett. c), del R.D. n. 827/1924 e la loro omissione incide su completezza e attendibilità del conto. Il giudizio di conto non si esaurisce nella mera verifica documentale, ma accerta veridicità e attendibilità della rappresentazione contabile. La parziale indicazione delle partecipazioni rende il conto irregolare ai sensi dell’art. 149, comma 3, c.g.c.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda il rendiconto presentato dall’agente contabile, nella qualità di consegnatario dei titoli azionari e delle partecipazioni di un Comune per l’esercizio 2019. All’esito dell’istruttoria il Magistrato istruttore rilevava l’omessa indicazione nel conto di alcuni organismi partecipati e, in particolare, di due Consorzi di bacino.
L’amministrazione comunale, costituitasi, precisava che il conto esponeva le partecipazioni detenute in due società per azioni, con indicazione della consistenza e del valore determinato sulla base del patrimonio netto, riconoscendo però di non aver indicato le quote nei Consorzi di bacino. La scelta era stata compiuta in base a un orientamento volto a includere solo i titoli azionari e non tutti gli strumenti finanziari a contenuto partecipativo, che l’ente riconosce come difforme rispetto ai più recenti arresti giurisprudenziali.
La Motivazione della Corte
Il Collegio delinea anzitutto la funzione del giudizio di conto, che non si esaurisce nella verifica documentale ma è finalizzato ad accertare veridicità, completezza e attendibilità della rappresentazione dei beni affidati alla gestione dell’agente. Tale esigenza è rafforzata quando oggetto del rendiconto siano partecipazioni societarie e consortili, il cui valore e la cui incidenza sul patrimonio dell’ente possono subire variazioni nel corso dell’esercizio.
Richiamando il consolidato orientamento contabile, la Sezione ribadisce che i titoli partecipativi sono beni mobili ai sensi dell’art. 20, lett. c), del R.D. n. 827/1924. L’agente deve rendere conto non solo della materiale disponibilità dei titoli, ma della corretta rappresentazione della loro consistenza economico-patrimoniale. Il conto, quindi, non può limitarsi a indicazioni meramente formali o nominalistiche, dovendo riflettere la situazione reale dei titoli, le loro variazioni e la completezza delle partecipazioni detenute.
Su questa base il Collegio esamina le due omissioni contestate. Quanto al primo Consorzio, costituito mediante Convenzione tra tutti i Comuni della provincia e un ulteriore ente, rileva che l’adesione comporta il riconoscimento di diritti di rappresentanza e partecipazione agli organi, nonché l’assunzione di obblighi finanziari proporzionati alle quote, con conseguente rilevanza ai fini della rappresentazione nel conto. Quanto al secondo, che pianifica e controlla il sistema idrico integrato su un bacino comprendente più province, la partecipazione era parimenti idonea a generare in capo al Comune diritti amministrativi e patrimoniali.
Le omissioni incidono dunque su completezza e attendibilità del conto, poiché la rappresentazione delle partecipazioni risulta parziale e distonica rispetto alla reale situazione giuridica e patrimoniale dell’ente. Il Collegio richiama gli indirizzi più recenti della Sezione e i precedenti conformi, sottolineando che l’esame è stato condotto sulla base di dati pubblicamente disponibili, in mancanza di una rappresentazione completa nel conto e nella documentazione allegata. Resta demandata all’ente la valutazione su ulteriori partecipazioni, per assicurare la puntuale ricognizione dell’intero perimetro partecipativo, il raccordo con le scritture patrimoniali e l’effettivo svolgimento delle verifiche da parte dell’organo di revisione.
In conclusione, la parziale rappresentazione delle partecipazioni è idonea a compromettere completezza e attendibilità della rappresentazione contabile della gestione. Il conto giudiziale deve pertanto essere dichiarato irregolare ai sensi dell’art. 149, comma 3, c.g.c. La declaratoria di irregolarità, in assenza di condanna dell’agente contabile, esonera il Collegio dal provvedere sulle spese.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.