Danno all’immagine P.A. senza prova del clamor (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 144 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il danno all’immagine della pubblica amministrazione non è mai in re ipsa, ma costituisce danno-conseguenza che richiede specifica allegazione e prova da parte del danneggiato, anche mediante presunzioni. Non è sufficiente la mera commissione di un reato da parte di un soggetto legato all’amministrazione da rapporto di servizio, essendo necessaria la prova della diffusione della conoscenza del fatto illecito e la dimostrazione, quanto meno presuntiva, che tale conoscenza abbia determinato concreti effetti lesivi dell’immagine dell’ente in seno alla collettività. Il legame del tutore di persona interdetta con il Ministero della Giustizia è di carattere meramente funzionale, non organizzativo: la sua condotta illecita non può incidere negativamente sull’operato degli altri dipendenti dell’amministrazione. La nomina del difensore d’ufficio è istituto esclusivo del processo penale ed è inammissibile nel giudizio contabile, ove la parte può costituirsi personalmente.
Il Fatto
La Procura regionale ha convenuto in giudizio dinanzi alla Corte dei conti un soggetto che, nella qualità di tutore di una persona legalmente interdetta, si era ripetutamente appropriato di somme di denaro di pertinenza dell’assistita, effettuando prelievi dal conto corrente della medesima e versandoli sui propri conti personali, senza alcuna autorizzazione del Giudice Tutelare. Il convenuto, già condannato in sede penale con sentenza irrevocabile per il reato di peculato aggravato e continuato, era stato chiamato a rispondere del danno all’immagine del Ministero della Giustizia, quantificato in euro 400.000,00.
Il convenuto, costituitosi personalmente, ha eccepito la violazione del principio del ne bis in idem, richiamando una recente pronuncia della C.E.D.U. in tema di divieto di duplicazione di statuizioni risarcitorie cumulative per la medesima partita di danno, e ha chiesto, in via subordinata, la riduzione della somma. All’udienza ha inoltre formulato istanza di nomina di un difensore d’ufficio, cui il pubblico ministero si è opposto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente dichiarato la palese inammissibilità dell’istanza di nomina del difensore d’ufficio, rilevando che tale istituto è esclusivo del processo penale. Nel processo contabile, ai sensi dell’art. 90 del Codice di giustizia contabile, la parte convenuta può costituirsi tramite avvocato ovvero personalmente, essendo il patrocinio di un legale indispensabile soltanto nella fase di trattazione in udienza.
Quanto alla giurisdizione, la Corte l’ha affermata sulla base del rapporto funzionale di servizio tra il tutore e il Ministero della Giustizia, essendo il primo qualificabile come pubblico ufficiale e organo ausiliario del Giudice Tutelare, con conseguente configurabilità del delitto di peculato in caso di appropriazione delle somme gestite in ragione dell’ufficio.
Il Collegio ha poi respinto l’eccezione di violazione del ne bis in idem, osservando che il petitum e la causa petendi del giudizio contabile riguardano il danno all’immagine dell’amministrazione, fattispecie diversa sia dal profitto patrimoniale scaturito dal reato sia dalle pretese dell’Agenzia delle Entrate volte al recupero delle imposte evase.
Nel merito, la Corte ha ricordato che l’art. 51, comma 7, c.g.c. richiede, per l’ammissibilità dell’azione, la commissione di uno dei delitti contro la pubblica amministrazione e il passaggio in giudicato della sentenza di condanna. Entrambe le condizioni erano soddisfatte, essendo il convenuto stato definitivamente condannato per peculato. Tuttavia, richiamando la giurisprudenza delle sentenze gemelle della Cassazione nn. 8827 e 8828 del 2003 e le successive pronunce delle Sezioni Unite, la Corte ha escluso che il danno all’immagine possa considerarsi in re ipsa, richiedendosi la prova della concreta diffusione della conoscenza del fatto illecito e dei suoi effetti lesivi.
Nella fattispecie, il Collegio ha rilevato che non risultava dimostrata alcuna diffusione mediatica esterna della vicenda né una significativa propalazione all’interno dell’amministrazione giudiziaria, mancando il clamor ad extra et ad intra. Ha inoltre condiviso l’orientamento secondo cui la condotta illecita di un soggetto privato, coinvolto per ragioni solidaristiche nell’assunzione di un ruolo pubblicistico, non può incidere sulla fiducia dei dipendenti dell’amministrazione, essendo il legame con essa meramente funzionale e occasionale. La domanda risarcitoria è stata pertanto rigettata, con nulla per le spese processuali.
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Nota della Redazione
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