Imposta di soggiorno non riversata: responsabilità dei gestori (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 151 del 11.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
I gestori di struttura ricettiva, compresi gli agriturismi, sono agenti contabili tenuti a riscuotere l’imposta di soggiorno dagli ospiti e a riversarla al Comune. L’assenza di una espressa esclusione degli agriturismi dal regolamento comunale e la previsione di apposite tariffe per tali strutture nella deliberazione di Giunta confermano l’assoggettamento al tributo. Il mancato versamento integra responsabilità amministrativa per danno da mancata entrata, imputabile a ciascun gestore pro tempore. Il danno da disservizio, consistente nella mancata utilizzazione del gettito, costituisce mera duplicazione del danno da mancata entrata e va respinto per difetto di prova e di autonoma consistenza.

Il Fatto

La Procura regionale ha convenuto in giudizio i gestori succedutisi nella conduzione di una struttura agrituristica, unitamente alle ditte esercenti, chiedendone la condanna solidale al pagamento in favore del Comune delle imposte di soggiorno non riversate nel quinquennio 2018/2022, oltre al risarcimento del danno da disservizio.

La vicenda trae origine dal mancato versamento del tributo riscosso dagli ospiti e dalle discrasie emerse tra i pernottamenti dichiarati e quelli accertati dalla Guardia di Finanza incrociando i dati comunicati alla Questura con i consumi di utenze. I convenuti hanno contestato la domanda sostenendo che il regolamento comunale vigente non includeva gli agriturismi tra le strutture tenute alla riscossione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente respinto l’istanza di ammissione della prova per testi, ritenendo i capitoli indicati privi di significativa rilevanza a fronte del cospicuo materiale probatorio già acquisito, in particolare della relazione della Guardia di Finanza e dei relativi allegati.

Nel ricostruire la normativa, la Corte ha evidenziato che il gestore della struttura ricettiva è responsabile del versamento dell’imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sugli ospiti, e che in caso di omesso versamento il Comune può rivolgersi direttamente al gestore (Cassazione n. 6187/2024). La disciplina regionale invocata dai convenuti non istituisce il tributo né individua i soggetti obbligati, limitandosi a regolare la materia del turismo.

Quanto all’eccezione sull’esclusione degli agriturismi, la Corte ha rilevato che il regolamento comunale non prevede alcuna espressa esenzione per tali strutture e che la deliberazione di Giunta ha anzi fissato apposite tariffe per gli agriturismi, con successivi aggiornamenti. Le leggi regionali non possono disciplinare l’imposta né prevedere esenzioni, spettando ai Comuni istituire tributi propri in armonia con la Costituzione.

Il Collegio ha quindi ritenuto sussistenti le condotte antigiuridiche dei convenuti, che hanno omesso le dichiarazioni prescritte, le comunicazioni sulle vicende della struttura e, soprattutto, il riversamento del tributo. La responsabilità è stata ripartita in base ai periodi di effettiva gestione, desunti dalla documentazione e dalle dichiarazioni degli ospiti.

Il danno da disservizio è stato invece respinto. La Corte ha osservato che esso non risulta documentato e che la relativa pretesa si configura come mera duplicazione di quella riferita al mancato riversamento del medesimo tributo. Le somme liquidate sono state maggiorate di rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e degli interessi legali, con condanna alle spese secondo soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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