Insegnamento senza titolo abilitante: danno erariale e ritenute fiscali (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 73 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Una prestazione di insegnamento resa da un soggetto che ha conseguito l’incarico mediante false autocertificazioni del titolo di studio è, in linea di principio, priva di utilità per l’amministrazione, perché resa da chi è radicalmente privo della professionalità richiesta. Il trattamento economico corrisposto integra pertanto un danno erariale risarcibile, per il venir meno del nesso sinallagmatico. Nella quantificazione del danno devono detrarsi le ritenute fiscali subite dal dipendente, quali vantaggi conseguiti dall’amministrazione ai sensi dell’art. 1, comma 1-bis, l. n. 20/1994, trattandosi di criterio legale di determinazione del danno risarcibile distinto dalla compensatio lucri cum damno.
Il Fatto
Il Procuratore regionale ha citato in giudizio un docente supplente, chiedendone la condanna al risarcimento del danno arrecato al Ministero dell’istruzione e del merito. Secondo la Procura, l’incarico presso un istituto superiore sarebbe stato ottenuto rendendo false dichiarazioni sui titoli di studio posseduti, con conseguente percezione indebita del trattamento economico.
L’amministrazione, verificando presso gli atenei indicati, aveva accertato che l’interessato risultava sconosciuto. Ne erano seguiti l’esclusione dalle graduatorie provinciali per le supplenze, il procedimento disciplinare concluso con il licenziamento senza preavviso e la risoluzione anticipata del contratto. La Procura ha quantificato il danno nelle retribuzioni corrisposte, contestando l’importo di euro 13.638,08.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha anzitutto dato atto della ritualità della notifica dell’atto di citazione e dell’ordinanza di rinvio, dichiarando la contumacia del convenuto che non si è costituito. La fattispecie rientra in una casistica nota: l’accesso illecito all’impiego pubblico mediante dichiarazione falsa del possesso di un titolo di studio abilitante risultato inesistente.
La condotta è ritenuta pacifica, essendo dimostrata dagli accertamenti dell’amministrazione, e il comportamento processualmente inerte del convenuto concorre a provare l’assunto attoreo ai sensi dell’art. 95, comma 3 c.g.c. Non vi è dubbio sull’esistenza del rapporto di servizio, instauratosi di fatto stante l’illegittimità del titolo costitutivo, né sul nesso causale con il danno, né sull’elemento psicologico del dolo. L’unico profilo che richiede approfondimento è quello del danno.
La giurisprudenza contabile prevalente — richiamata con la sentenza n. 272/2019 di questa Sezione — afferma che una prestazione resa da soggetto privo del titolo abilitante è priva di utilità per l’amministrazione. L’unica eccezione, relativa alle attività meramente esecutive (sentenza n. 100/2025), non è applicabile: l’insegnamento ha contenuto professionale elevato, tanto più quando l’ordinamento richiede la laurea per l’accesso. L’inutilità della prestazione rende superfluo l’esame dell’art. 2126 c.c., che non esplica effetto nella fattispecie. Il pagamento delle retribuzioni integra dunque danno ingiusto, del quale l’autore risponde secondo la disciplina della responsabilità amministrativa.
Quanto alla quantificazione, il Procuratore aveva calcolato l’importo al lordo delle ritenute fiscali, in linea con le Sezioni riunite (sentenza n. 24/2020/QM). La Sezione se ne è motivatamente discostata, ritenendo che le ritenute fiscali rientrino tra i vantaggi di cui all’art. 1, comma 1-bis, l. n. 20/1994, dei quali il giudice contabile deve tenere conto quando le contrapposte posizioni siano legate da nesso di simmetrica reciprocità (sentenza n. 263 del 2022). Tale forma di compensazione speciale si distingue dalla compensatio lucri cum damno e opera come criterio legale di determinazione del danno.
Il danno è stato pertanto rideterminato in euro 11.963,12, con rivalutazione monetaria dalla data dei singoli pagamenti e interessi legali fino al soddisfo. Le spese seguono la soccombenza.
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Nota della Redazione
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