Nesso causale e pensione privilegiata (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 201 del 11.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi degli artt. 64 e 67 del d.P.R. n. 1092/1973, le infermità sono riconosciute dipendenti dal servizio, con diritto a pensione privilegiata, quando derivano da fatti di servizio che si pongono come causa o concausa efficiente e determinante. Il nesso di causalità si configura ogni qualvolta il processo genetico o evolutivo della malattia sia influenzato da elementi soggettivi o oggettivi ricollegabili al servizio prestato. Il carattere endogeno-costituzionale dell’infermità, o la predisposizione individuale, non è di per sé ostativo al riconoscimento del diritto, se è provato che l’attività svolta ha causato l’insorgenza della patologia o il suo aggravamento. Risulta pertanto dirimente l’accertamento medico-legale sulla sussistenza del nesso tra patologia e servizio.
Il Fatto
Il ricorrente, militare della Guardia di finanza, è stato dispensato dal servizio per inidoneità fisica. Ha chiesto l’accertamento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità consistente in disturbo post traumatico da stress con ansia recidiva, ai fini del trattamento pensionistico di privilegio.
Il Comitato di verifica per le cause di servizio aveva respinto l’istanza, ascrivendo il disturbo a fattori endogeni e costituzionali e non ritenendo documentate situazioni conflittuali idonee, per intensità e durata, a favorirne lo sviluppo. Il ricorrente ha adito la Corte dei conti, dolendosi in particolare del fatto che l’organo tecnico avesse valutato negativamente la vicenda senza visita diretta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha richiamato la disciplina degli artt. 64 e 67 del d.P.R. n. 1092/1973, secondo cui le infermità possono dirsi dipendenti dal servizio solo se derivate da fatti conseguenti all’adempimento degli obblighi di servizio, purché questi si siano posti come causa ovvero concausa efficiente e determinante.
La Corte ha precisato che il processo genetico o evolutivo della malattia può essere influenzato anche da un solo elemento ricollegabile al servizio. Ne deriva che l’eventuale carattere endogeno-costituzionale della patologia, o la predisposizione del soggetto, non sono di per sé fatti ostativi al riconoscimento del diritto, sempre che sia provato che l’attività svolta, nella sua globalità o in un suo aspetto, abbia causato l’insorgenza o l’aggravamento.
Su tali premesse, il Collegio ha incaricato il Collegio medico-legale del Ministero della Difesa di rendere un parere. L’organo consultivo, dopo aver esaminato la documentazione e sottoposto l’interessato a visita diretta, ha escluso il nesso eziologico, riqualificando il disturbo come pregresso disturbo dell’adattamento con ansia residua in terapia psicofarmacologica cronica.
La Corte ha ritenuto il parere approfondito ed esaustivo, tale da superare il rilievo difensivo sull’assenza di visita diretta. Ha inoltre osservato che l’elemento assunto dal ricorrente come scatenante, costituito dalla convocazione in Procura, appare solo indirettamente ricollegabile al servizio prestato. Il ricorso è stato quindi respinto, con compensazione delle spese per la natura e la peculiarità del giudizio.
Nota della Redazione
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