Responsabilità contabile del fornitore complice nella indebita percezione di contributi regionali (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 14 del 21.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In caso di erogazione da parte della Regione di un contributo pubblico a destinazione vincolata a una società privata, è configurabile un rapporto di servizio tanto con la beneficiaria quanto con i soggetti che, con essa, abbiano intrattenuto un rapporto finalizzato alla distrazione delle risorse dal fine pubblico. La società fornitrice che si sia ingerita nella gestione delle imprese beneficiarie, così consentendo la fittizia certificazione delle spese rendicontate, risponde a titolo di dolo del danno erariale, in solido con i beneficiari. La giurisdizione contabile sussiste solo in presenza di una prospettata interferenza gestoria, esclusa invece quando tra fornitore e percipiente resti un rapporto di natura negoziale privatistica. La domanda risarcitoria, formulata in via solidale su più finanziamenti autonomi e non collegati, va scrutinata distinguendo le singole poste di danno.

Il Fatto

La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Calabria ha esercitato l’azione di responsabilità amministrativa per un danno erariale di 536.943,81 euro, addebitato in solido e a titolo di dolo a una società fornitrice, ai suoi soci e procuratori, all’amministratrice e ai legali rappresentanti di tre imprese beneficiarie di contributi regionali a valere sul POR Calabria 2007/2013, linea di intervento 5.3.2.2. Secondo la prospettazione attorea, la fornitrice, mediante false fatture, avrebbe consentito alle tre beneficiarie di rendicontare spese per acquisti fittizi, con rivendite a prezzi sproporzionati.

I convenuti hanno eccepito, tra l’altro, il difetto di giurisdizione del giudice contabile, la prescrizione dell’azione, la nullità della citazione per genericità e l’insussistenza del danno. Il Tribunale penale ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione dei reati.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla regola per cui la giurisdizione si determina in base al petitum sostanziale, cioè alla natura effettiva della controversia. È sufficiente l’allegazione di una fattispecie riconducibile allo schema del rapporto di servizio, mentre ogni questione sulla sua effettiva sussistenza attiene al merito. Nei confronti delle tre imprese beneficiarie e dei loro legali rappresentanti il rapporto di servizio è pacifico.

Diversa è la posizione della società fornitrice. Essa non è destinataria diretta di provvidenze, ma è legata alle beneficiarie da un rapporto negoziale di diritto comune. La giurisdizione erariale è configurabile solo ove gli elementi di causa rendano prospettabile una sua collusione o ingerenza nella condotta di indebita percezione. Tale interferenza emerge, alla luce della segnalazione della Guardia di Finanza, nei rapporti con due società beneficiarie — attraverso pagamenti con la pratica del flusso di ritorno e il ruolo di amministratore di fatto assunto dal procuratore della fornitrice, in luogo di una prestanome — e non, invece, nel terzo rapporto, ove resta un rapporto privatistico tra aziende.

L’eccezione di prescrizione è infondata. La fattispecie integra un occultamento doloso del danno, che impedisce l’inizio del decorso del termine, sicché lo stesso decorre dalla scoperta del danno e non dall’erogazione del contributo. Anche a voler anticipare il dies a quo al luglio 2019, va computata la sospensione di 176 giorni prevista dall’art. 85, c. 4, del d.l. n. 18/2020: gli inviti a dedurre, notificati tra il luglio e il dicembre 2024, sono tempestivi.

Nel merito, il Collegio accoglie parzialmente la domanda: la condanna in solido su un importo complessivo non è giustificata, perché la pretesa si fonda su tre finanziamenti autonomi e non collegati tra loro. Sono pertanto condannati i legali rappresentanti delle singole beneficiarie, ciascuno per il proprio contributo, in solido con la società fornitrice e il suo procuratore speciale, provata la loro dolosa ingerenza; restano esenti da responsabilità i soggetti privi di condotta illecita.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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